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Legge regionale 27 giugno 1994, n. 48

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 giugno 1994

Art. 12
- Pubblicità e materiale informativo
1. Presso le Province e i Comuni interessati sono predisposte e rese consultabili cartografie riportanti l’ubicazione e le caratteristiche dei percorsi destinati alla circolazione fuori strada e degli impianti fissi.
2. I proprietari e i conducenti dei veicoli atti alla circolazione fuori strada sono tenuti a prendere visione delle cartografie di cui al primo comma.
3. Con la legge di bilancio è predisposto apposito capitolo di spesa per la produzione di materiale informativo sui nuovi obblighi per i conducenti di veicoli fuori strada e per la realizzazione della segnaletica monitoria di cui all’ articolo 13 .

Note del Redattore:

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V. anche L.R. 10 aprile 1997, n. 27 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".

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Comma abrogato con L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma così sostituito con L.R. 25 maggio 1998, n. 26 , art. 1

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Comma così aggiunto con L.R. 25 maggio 1998, n. 26 , art. 2

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Articolo così sostituito con L.R. 25 maggio 1998, n. 26 , art.3.

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Comma aggiunto con L.R. 25 maggio 1998, n. 26 , art.4.

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Articolo abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 20 giugno 2017, n. 28, art. 1 .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 3 del 2021 si è espressa dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione ad alcune questioni di legittimità e la non fondatezza delle residue questioni di legittimità in riferimento all’art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1998 e alla l.r. 89/1998).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.