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Legge regionale 30 maggio 1994, n. 41

Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole(*) (4)

Titolo modificato con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima dell' 8 giugno 1994

Art. 7
- Oneri a carico dei soggetti richiedenti e degli enti esercenti il credito
1. Per ogni operazione di credito garantita dalla Fidi Toscana S.p.A.(6)

Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

i soggetti beneficiari nonché‚ l’ente creditizio finanziatore sono tenuti a versare, al momento dell’erogazione, una somma destinata a contribuire alle spese di gestione della Fidi Toscana S.p.A.(6)

Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

2. L’ammontare degli oneri di cui al precedente comma è definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Fidi Toscana S.p.A.(6)

Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

3. Per i soggetti beneficiari l’ammontare è determinato entro i limiti dello 0,30% annuo del credito garantito per le operazioni a breve termine e dello 0,15% annuo del finanziamento ottenuto per ogni anno di durata dell’operazione per le operazioni a medio e lungo termine(8)

Comma così sostituito con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

4. Per i soggetti esercenti il credito l’ammontare è determinato fino allo 0,50% una tantum del credito garantito.

Note del Redattore:

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Il comma 6 dell’ art. 4 della l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , così recita: Le modifiche alla l.r. 30 maggio 1994 n. 41 .(omissis). entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 16 agosto 1995, n. 88 , art. 6, comma 9.

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Nota soppressa.

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Comma sostituito con l.r. 28 marzo 1996, n. 24 , art. 6.

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Titolo modificato con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 24 aprile 2002, n. 14 , art. 3

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Articolo inserito con l.r. 8 ottobre 2004, n. 52 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.