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Legge regionale 30 maggio 1994, n. 41

Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole(*) (4)

Titolo modificato con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima dell' 8 giugno 1994

Art. 6
- Stipula delle convenzioni
1. Per la concessione delle garanzie la Fidi Toscana S.p.A. (6)

Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

stipula convenzioni con gli enti creditizi, definendo, in particolare:
a) i criteri per determinare i tassi di interesse per i diversi tipi di operazioni, che devono essere comunque non superiori ai tassi di riferimento per le operazioni agevolate e ai migliori tassi di mercato per le operazioni ordinarie;
b) la quota delle eventuali perdite derivanti da operazioni garantite che deve essere assunta dalla Fidi Toscana S.p.A.(6)

Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

Tale quota non può comunque essere superiore al 75%;
c) il volume di credito massimo garantito, espresso in un multiplo del patrimonio. (7)

Lettera così sostituita con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

;
d) le procedure, le modalità e i tempi relativi all’istruttoria delle domande effettuata dagli enti creditizi;
e) le procedure, le modalità e i tempi relativi all’esame delle richieste di garanzia, prevedendo procedure semplificate per le operazioni di minore dimensione.
2. La Fidi Toscana S.p.A.(6)

Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

stipula le convenzioni con tutti gli enti creditizi che accettano le condizioni richiamate al primo comma. Le convenzioni specificano per ogni ente creditizio tali condizioni, mantenendo comunque l’uniformità delle convenzioni stesse per ciascun tipo di operazione.
3. Le convenzioni devono rendere compatibili le condizioni della garanzia sussidiaria concessa dalla Fidi Toscana S.p.A.(6)

Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

con la normativa che disciplina gli interventi del Fondo Interbancario di Garanzia, ai sensi dell’Sito esternoart. 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .
4. Le convenzioni possono prevedere l’esonero per gli enti creditizi dall’obbligo dell’escussione del debitore principale e degli eventuali coobbligati o la rinuncia a tale escussione, qualora sussistano documentati motivi di convenienza in rapporto agli oneri da sostenere e ai recuperi prevedibili.

Note del Redattore:

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Il comma 6 dell’ art. 4 della l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , così recita: Le modifiche alla l.r. 30 maggio 1994 n. 41 .(omissis). entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 16 agosto 1995, n. 88 , art. 6, comma 9.

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Nota soppressa.

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Comma sostituito con l.r. 28 marzo 1996, n. 24 , art. 6.

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Titolo modificato con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 24 aprile 2002, n. 14 , art. 3

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Articolo inserito con l.r. 8 ottobre 2004, n. 52 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.