Legge regionale 30 maggio 1994, n. 41
Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole(*) (4)
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima dell' 8 giugno 1994
Art. 5
- Concessione delle garanzie
1. Per la concessione delle garanzie la Fidi Toscana S.p.A.(6)utilizza le disponibilità provenienti dal patrimonio, inteso come l’insieme del capitale sociale, delle riserve legali, statutarie, volontarie, delle riserve da rivalutazione per conguaglio monetario, degli utili non distribuiti, dei fondi rischi o di garanzia e dei prestiti subordinati assimilati al patrimonio dalla normativa vigente.
Note del Redattore:
Il comma 6 dell’ art. 4 della l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , così recita: Le modifiche alla l.r. 30 maggio 1994 n. 41 .(omissis). entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.