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Legge regionale 30 maggio 1994, n. 41

Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole(*) (4)

Titolo modificato con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima dell' 8 giugno 1994

Art. 4
- Direttive ed indirizzi
1. Il Consiglio regionale può in ogni tempo emanare apposite direttive per la Fidi Toscana S.p.A.(6)

Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

2. La Giunta regionale indirizza attività dei rappresentanti della Regione nel quadro delle direttive impartite dal Consiglio regionale. Le direttive ed i relativi indirizzi definiscono i criteri di selezione degli interventi in relazione alle indicazioni derivanti dal Programma regionale di sviluppo nonché‚ in funzione dei programmi obiettivo di cui alla R. 9-6-1992, n. 26 Gli amministratori nominati dalla Regione Toscana, ai sensi del successivo articolo 9 , redigono la relazione di cui all’ art. 3 della l.r. 9-4-1990, n. 40 , specificando inoltre l’ammontare delle garanzie prestate nel semestre di riferimento, l’ammontare delle sofferenze registrate sui crediti garantiti e l’ammontare delle perdite rimborsate.

Note del Redattore:

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Il comma 6 dell’ art. 4 della l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , così recita: Le modifiche alla l.r. 30 maggio 1994 n. 41 .(omissis). entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 16 agosto 1995, n. 88 , art. 6, comma 9.

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Nota soppressa.

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Comma sostituito con l.r. 28 marzo 1996, n. 24 , art. 6.

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Titolo modificato con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 24 aprile 2002, n. 14 , art. 3

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Articolo inserito con l.r. 8 ottobre 2004, n. 52 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.