Legge regionale 30 maggio 1994, n. 41
Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole(*) (4)
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima dell' 8 giugno 1994
Art. 4
- Direttive ed indirizzi
1. Il Consiglio regionale può in ogni tempo emanare apposite direttive per la Fidi Toscana S.p.A.(6)
2. La Giunta regionale indirizza attività dei rappresentanti della Regione nel quadro delle direttive impartite dal Consiglio regionale. Le direttive ed i relativi indirizzi definiscono i criteri di selezione degli interventi in relazione alle indicazioni derivanti dal Programma regionale di sviluppo nonché‚ in funzione dei programmi obiettivo di cui alla R. 9-6-1992, n. 26 Gli amministratori nominati dalla Regione Toscana, ai sensi del successivo articolo 9 , redigono la relazione di cui all’ art. 3 della l.r. 9-4-1990, n. 40 , specificando inoltre l’ammontare delle garanzie prestate nel semestre di riferimento, l’ammontare delle sofferenze registrate sui crediti garantiti e l’ammontare delle perdite rimborsate.
Note del Redattore:
Il comma 6 dell’ art. 4 della l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , così recita: Le modifiche alla l.r. 30 maggio 1994 n. 41 .(omissis). entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.