Legge regionale 30 maggio 1994, n. 41
Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole(*) (4)
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima dell' 8 giugno 1994
Art. 14
- Contributi in conto esercizio
1. A titolo di rimborso spese per la gestione stralcio, la Regione Toscana corrisponde annualmente alla Fidi Toscana S.p.A.(6)un contributo in conto esercizio pari fino allo 0,10% del capitale residuo delle operazioni di credito in essere al 31 dicembre dell’anno precedente nonché‚ un contributo in conto esercizio fino allo 0,30% del capitale residuo di ogni operazione in sofferenza definita.
2. I contributi in conto esercizio sono corrisposti con delibera di Giunta regionale a valere sugli appositi capitoli previsti dal bilancio regionale.
Note del Redattore:
Il comma 6 dell’ art. 4 della l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , così recita: Le modifiche alla l.r. 30 maggio 1994 n. 41 .(omissis). entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.