Legge regionale 30 maggio 1994, n. 41
Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole(*) (4)
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima dell' 8 giugno 1994
INDICE
Art. 1 - Costituzione denominazione sede
Art. 2 - Partecipazione alla Società
Art. 3 - Oggetto sociale
Art. 4 - Direttive ed indirizzi
Art. 5 - Concessione delle garanzie
Art. 6 - Stipula delle convenzioni
Art. 7 - Oneri a carico dei soggetti richiedenti e degli enti esercenti il credito
Art. 8 - Rapporti tra la Fidi Agricola S.p.A. e la Fidi Toscana S.p.A.
Art. 9 - Consiglio di Amministrazione. Delega poteri
Art. 10 - Collegio sindacale
Art. 11 - Requisiti di amministratori e sindaci
Art. 12 - Comitato tecnico
Note del Redattore:
Il comma 6 dell’ art. 4 della l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , così recita: Le modifiche alla l.r. 30 maggio 1994 n. 41 .(omissis). entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.