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Legge regionale 7 gennaio 1994, n. 2

Interpretazione autentica degli articoli 9 e 9/bis della L.R. 10 maggio 1983, n. 26 e successive modificazioni.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima del 13 gennaio 1994

Articolo Unico
1. Il requisito di cui alla lettera b)dell’ art. 9 della L.R. 10 maggio 1983, n. 26 , come sostituito dall’ art. 4 della L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , deve intendersi esistente se posseduto da almeno uno dei due componenti la coppia di nuova formazione di cui al terzo comma del medesimo articolo.
2. Il requisito di cui alla lettera b) dell’ art. 9/bis della L.R. 10 maggio 1983, n. 26 , introdotto dall’ art. 4 della L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , deve intendersi esistente se posseduto da almeno uno dei due componenti la coppia di nuova formazione di cui al terzo comma del medesimo articolo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.