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Legge regionale 11 agosto 1993, n. 54

Istituzione dell’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l’iscrizione.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima del 20 agosto 1993

Art. 1
- Istituzione dell’albo regionale degli enti ausiliari
1. La presente legge, ai sensi dell’Sito esternoart. 116 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 , istituisce l’albo regionale degli enti ausiliari che gestiscono nel territorio regionale, senza fini di lucro, una o più sedi operative per la realizzazione di un programma terapeutico-riabilitativo, finalizzato al reinserimento sociale di soggetti tossicodipendenti.
2. La sede operativa è l’insieme organizzato del personale, dei beni e delle attrezzature per lo svolgimento di una o più fasi del programma terapeutico-riabilitativo.
3. L’iscrizione all’albo avviene per ciascuna sede operativa di cui si avvale l’Ente.
Art. 2
- Condizioni per l’iscrizione all’albo regionale
1. L’iscrizione all’albo regionale è disposta a favore degli Enti di cui all’ art. 1 , comma 1., in possesso dei seguenti requisiti:
a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato, o natura di associazione riconoscibile;
b) disponibilità di locali e di attrezzature adeguate al tipo di attività che l’Ente intende svolgere;
c) personale sufficiente e con acquisita esperienza;
d) svolgimento di programmi adeguati in relazione al tipo di attività che si intende attuare ed agli obiettivi da realizzare.
2. Ai fini esclusivi della presente legge e dell’iscrizione all’albo di cui all’ art. 1 una associazione è considerata riconoscibile in presenza delle seguenti condizioni:
- che la costituzione dell’associazione risulti in forma pubblica;
- che esistano accordi associativi relativi all’organizzazione adottati in forma pubblica;
- che le risorse dell’associazione risultino congrue in relazione allo svolgimento dell’attività di cui alla presente legge con riferimento agli specifici programmi da realizzare;
- che le norme organizzative siano tali da garantire il funzionamento dell’Ente in relazione allo svolgimento dell’attività di ordinaria amministrazione;
- che esistano norme che stabiliscono le condizioni per l’ammissione di nuovi associati.
3. Il possesso dei requisiti di cui alle lett. b), c) e d) di cui al comma 1., è valutato in base a quanto disposto dagli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
4. Sono iscritte in un elenco separato le cooperative di cui all’ art. 3
Art. 3
- Cooperative per l’inserimento lavorativo
1. In attesa della entrata in vigore della L.R. attuativa Sito esternodella legge 8 novembre 1991 n. 381 "disciplina delle cooperative sociali", le cooperative che svolgono attività finalizzata all’inserimento lavorativo ai sensi dell’Sito esternoart. 4 della predetta legge n. 381/91 , sono iscritte nella sezione B dell’albo regionale istituita in via provvisoria ai sensi della R. 3 agosto 1988 n. 56
Art. 4
- Requisiti strutturali
1. Gli immobili delle sedi operative di cui all’ art. 1 , comma 2., devono essere in regola con la normativa nazionale e regionale vigente in materia di edilizia, di igiene e sanità degli abitati, di prevenzione incendi e di sicurezza. Tale condizione deve essere attestata, dal possesso delle relative concessioni ed autorizzazioni, nonché dalla relazione dei competenti servizi della Unità sanitaria locale di cui all’ art. 11 , comma 4.
2. Gli spazi negli immobili di cui al comma 1., devono essere tali da assicurare il normale svolgimento delle attività terapeutico-riabilitative e di socializzazione previste dal progetto di cui all’ art. 9 , comma 1.
3. Il numero dei locali e dei servizi igienico-sanitari deve essere tale da rispettare il rapporto previsto dai regolamenti comunali per le strutture di tipo comunitario.
4. La iscrizione all’albo di cui all’ art. 1 sostituisce a tutti gli effetti, per le sedi ivi elencate, l’autorizzazione prevista dall’ art. 6 della L.R. 2 settembre 1992 n. 42 concernente "Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale". 7 aprile 1976 n. 15 "Interventi in materia di assistenza sociale".
5. Sono iscritti all’albo di cui all’ art. 1 gli Enti ausiliari, già iscritti all’albo provvisorio regionale, anche quando i locali delle sedi operative da essi gestite non siano in possesso di alcuni dei requisiti di cui ai precedenti commi e, per motivate esigenze tecniche da enunciarsi nella domanda di iscrizione, non possano essere immediatamente adeguati. L’adeguamento, tenuto conto anche delle norme di cui all’Sito esternoart. 128 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309 , deve comunque avvenire entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge trascorsi i qua li l’Unità sanitaria locale, competente ai sensi dell’ art. 11 , comma 4., effettua un sopralluogo ed invia alla Giunta regionale una relazione dalla quale risulti se siano state eliminate le irregolarità.
6. Il Consiglio regionale, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta, delibera i requisiti minimi strutturali di cui al comma 2., nonché i criteri per la concessione di eventuali deroghe di cui al comma 5.
Art. 5
- Personale con funzioni di educatore
1. Il personale che svolge attività educativo-assistenziali deve essere in possesso del diploma di educatore, conseguito presso scuole autorizzate dal Consiglio regionale o conseguito presso scuole universitarie dirette a fini speciali o della laurea in pedagogia o della laurea in psicologia.
2. Il personale con funzioni di educatore, ivi compresi i religiosi che operano stabilmente nella struttura, volontari ed obiettori di coscienza, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1., devono essere in numero tale da rispettare il rapporto di almeno 1 educatore ogni 10 soggetti in trattamento, per le strutture residenziali, e di almeno 1 educatore ogni 12 soggetti in trattamento, per le strutture semiresidenziali, con un impegno di almeno 36 ore settimanali.
3. I soggetti ex-tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico possono essere riconosciuti operatori con funzioni di educatore, previo conseguimento dell’attestato finale del corso professionale di cui al comma 5. Gli stessi soggetti, dal momento della domanda di iscrizione e per i due anni successivi dall’inizio del corso, possono svolgere attività come operatori presso l’Ente ausiliario in cui hanno compiuto il programma terapeutico.
4. Gli operatori, dipendenti o volontari, che al momento dell’entrata in vigore della presente legge svolgono continuativamente, da almeno due anni, funzioni di educatore in comunità o in attività terapeutiche presso un Ente ausiliario, possono continuare a svolgere tale attività alla condizione di essere iscritti al primo corso professionale che verrà organizzato dalla Regione ai sensi del comma 5., e conseguano, entro due anni dall’inizio del corso, l’attestazione finale che dà atto dall’acquisita qualifi cazione professionale, ai fini dello svolgimento dei compiti di educatore di comunità per tossicodipendenti. La condizione alla frequenza del corso non opera nei confronti dei responsabili degli Enti.
5. Per le finalità di cui al comma 4., la Giunta regionale realizza annualmente corsi professionali per educatori di comunità per tossicodipendenti con durata di due anni, alla conclusione dei quali deve essere previsto il rilascio di un attestato di acquisita qualificazione professionale. Il primo corso deve iniziare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per i fini di cui al comma 4., la Giunta regionale può riconoscere la qualifica di educatore di comunità a soggetti che abbiano frequentato, con esito finale positivo, corsi organizzati da Enti ausiliari, dalla Giunta stessa riconosciuti equipollenti al corso di cui al comma 5., sia in relazione alla qualità della didattica sia in relazione al numero di ore di attività complessivamente svolte.
Art. 6
- Altro personale
1. Per lo svolgimento delle attività di riabilitazione e reinserimento, l’Ente ausiliario si avvale di prestazioni di figure professionali specifiche che risultino necessarie per la realizzazione dei programmi terapeutici individuali degli ospiti delle proprie sedi operative. È fatto salvo il controllo sulla corretta attuazione del programma da parte del servizio tossicodipendenze della unità sanitaria locale a cui appartengono gli ospiti stessi.
2. La definizione del livello minimo delle prestazioni di cui al comma 1., deve risultare dai progetti di cui all’ art. 9
Art. 7
- Responsabile dell’ente ausiliario e responsabile di sede operativa
1. Ogni Ente ausiliario deve essere diretto da un responsabile al quale compete il controllo sulla permanenza dei requisiti di cui agli artt. 4, 5, 6 , in base ai quali è stata disposta l’iscrizione, nonché sul rispetto delle norme organizzative e gestionali previste dagli artt. 8, 9, 10 Il responsabile viene indicato al momento della presentazione della domanda di iscrizione e deve ricoprire una carica dirigenziale all’interno dell’Ente ausiliario.
2. Quando le sedi operative abbiano un responsabile referente, esso deve essere individuato tra gli operatori con le caratteristiche di cui all’ art. 5
Art. 8
- Obblighi inerenti l’organizzazione del personale
1. Nella sede operativa per l’intero arco delle ventiquattro ore, o per il periodo in cui la struttura resta aperta quando si tratti di comunità semiresidenziali, deve essere assicurata la presenza o la reperibilità di almeno un operatore di cui all’ art. 5
2. L’organizzazione dei turni di lavoro del personale dipendente o volontario, stabilita dal regolamento di gestione, deve essere tale da assicurare la continuità di trattamento e consentire momenti di lavoro comune per la programmazione e la verifica nonché momenti di aggiornamento professionale.
3. L’Ente ausiliario deve garantire, tramite l’organizzazione della vita comunitaria ed un suo corretto coordinamento, un efficace assetto organizzativo delle attività di cucina e di lavanderia in tutte le sue sedi operative nonché l’osservanza delle norme igienico-ambientali.
4. L’Ente ausiliario deve provvedere alla stipula di polizze assicurative per la copertura dei danni provocati a persone o a cose dagli ospiti, dal personale dipendente e dai volontari nonché per la copertura da rischi da infortunio subiti da ospiti, personale dipendente e volontariato durante la permanenza nella sede operativa ed in occasione dello svolgimento delle attività a cui gli stessi sono adibiti.
5. L’Ente ausiliario organizza annualmente programmi di formazione ed aggiornamento per i propri operatori. Assicura inoltre una idonea supervisione annuale da attuarsi con l’impiego di esperti che non appartengono alle sedi operative.
Art. 9
- Progetto educativo-assistenziale e riabilitativo
1. L’Ente ausiliario predispone per ogni sede operativa stesso progetto degli interventi in relazione al programma generale dell’Ente stesso sulla base dei seguenti principi:
a) rispetto dei diritti della persona, esclusione di ogni forma di violenza e costrizione fisica e psichica, garanzia della volontarietà dell’accesso e della permanenza nella sede operativa;
b) finalizzazione dell’intervento al raggiungimento da parte degli utenti di uno stato di maturità e di autonomia.
2. Il progetto terapeutico-riabilitativo deve indicare distintamente gli interventi di carattere psicologico, educativo e sociale predisposti ed indicare la metodologia utilizzata, le modalità di utilizzazione del personale e delle attrezzature per l’attuazione del progetto.
Art. 10
- Regolamento di gestione
1. L’Ente ausiliario per ogni sede operativa, residenziale o semiresidenziale, predispone un regolamento di gestione che determina:
a) modalità di informazione degli utenti, al momento dell’ammissione, sugli obiettivi del programma riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole da rispettare all’interno della struttura nonché sulle modalità di accettazione dei metodi, regole e programmi da parte dell’utente, o se minorenne, da chi esercita la patria podestà;
b) modalità di ammissione e dimissione degli ospiti;
c) regole di vita comunitaria, anche con riguardo alle norme comportamentali riguardanti le precauzioni igienico-sanitarie da seguire per prevenire l’insorgere o la diffusione di malattie infettive;
d) elenco delle prestazioni e dei servizi forniti agli ospiti con specificazione delle attività educativo-terapeutiche regolarmente svolte;
e) indicazione delle attività, prestazioni e servizi ricompresi nella retta, se prevista, e modalità di pagamento della stessa;
f) indicazione delle eventuali prestazioni erogate che non siano ricomprese nella retta;
g) utilizzazione di una cartella personale finalizzata allo svolgimento del programma terapeutico-riabilitativo.
Art. 11
- Procedure per l’iscrizione all’albo regionale e per l’apertura di nuove sedi
1. La domanda di iscrizione all’albo regionale deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente ed indirizzata al Presidente della Giunta regionale.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) nel caso di Ente o associazione riconosciuta, l’atto costitutivo e lo statuto dai quali risulti che, nell’ambito dei fini statutari è riconducibile esattamente la gestione senza fini di lucro di strutture di cui all’ art. 2 , comma 1., gli estremi del decreto di riconoscimento, la ubicazione e l’indirizzo della sede o delle sedi operative per cui è chiesta la iscrizione;
b) nel caso di associazione non riconosciuta, l’atto costitutivo o la deliberazione dell’assemblea dei soci con i quali si dà atto dell’avvenuta costituzione dell’associazione, redatti in forma pubblica, e dai quali risulti che, fra gli scopi dell’associazione medesima, è ricompresa la gestione di strutture di cui all’ art. 2 , comma 1., la sede sociale e quella o quelle operative per cui è chiesta l’iscrizione, nonché copia del bilancio dell’anno precedente a quello in cui è presentata la domanda ovvero, quando si tratti di associazioni di recente costituzione, la dichiarazione della consistenza patrimoniale idoneamente documentata;
c) nel caso di cooperative di cui all’ art. 3 , l’atto costitutivo dal quale risulti la sede legale, la sede o le sedi in cui viene svolta l’attività, il requisito di cui all’ art. 3 , comma 1., lett. c) nonché l’iscrizione nel registro prefettizio di cui all’ art. 3 , comma 1., lett. b).
3. Alla domanda deve inoltre essere allegata una relazione informativa dalla quale risulti:
a) l’indicazione del responsabile dell’Ente;
b) il numero e la tipologia dell’utenza;
c) l’indicazione della sede o delle sedi operative in cui viene svolta l’attività;
d) la tipologia delle prestazioni che si intendono erogare con indicazione della sede in cui si svolgono;
e) i programmi relativi alle attività che si intendono svolgere;
f) l’elenco del personale che si intende utilizzare, con indicazione delle rispettive professionalità, ed eventuale indicazione, in un elenco separato, del personale di cui all’ art. 5 , comma 3;
g) il numero dei posti eventualmente riservati per soggetti sottoposti alle misure alternative alla detenzione ai sensi dell’Sito esternoart. 47 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , modificata con Sito esternolegge 10 ottobre 1986, n. 663 .
4. Alla domanda devono altresì essere allegati:
a) documenti dai quali risulti il possesso dei requisiti strutturali;
b) il regolamento di gestione;
c) il modello di cartella personale per gli utenti.
5. La domanda con allegati la relazione di cui al comma 3., nonché i documenti di cui al comma 4., lett. a) è inviata alla Unità sanitaria locale in cui l’Ente ausiliario ha la propria sede operativa ai fini previsti dall’ art. 12 In caso di più sedi la domanda è inviata a ciascuna Unità sanitaria locale in cui le sedi stesse sono ubicate.
6. Per l’apertura di nuove sedi deve essere presentata domanda con allegata una relazione dalla quale risultino gli elementi di cui al comma 3., lett. b), c), d), e), f), g) nonché i documenti di cui al comma 4., lett. a) e, solo in quanto diversi da quelli delle altre sedi operative, quelli di cui alle lett. b) e c) dello stesso comma. La domanda è inviata alla Unità sanitaria locale competente con allegati la relazione e i documenti sopra indicati.
Art. 12
- Attività istruttoria
1. Ai fini dell’iscrizione all’albo regionale l’attività istruttoria è esercitata dal Servizio per la tossicodipendenza in collaborazione con il servizio addetto alla profilassi e vigilanza igienica degli insediamenti urbani e della collettività dell’Unità sanitaria locale territorialmente competente, ai sensi di quanto stabilito all’ art. 11 , comma 5., e si esplica mediante esame della domanda e della documentazione, visita alla struttura, colloqui con il richiedente l’iscrizione.
2. L’attività istruttoria dell’Unità sanitaria locale concerne la verifica dei requisiti di cui alla presente legge in riferimento a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 9 , e può comportare la richiesta di integrazione della documentazione già prodotta quando ciò sia indispensabile per la valutazione dei requisiti.
3. Il rappresentante legale della Unità sanitaria locale determina le modalità per il coordinamento dell’attività istruttoria del servizio per la tossicodipendenza con quella degli altri servizi della stessa Unità sanitaria locale.
4. Il rappresentante legale dell’Unità sanitaria locale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della copia della domanda, trasmette al Presidente della Giunta regionale le risultanze dell’istruttoria effettuata sulla base dello schema di relazione predisposto dalla Giunta regionale. Il termine è sospeso quando sia necessario acquisire documentazione integrativa ai sensi del comma 2., e ricomincia a decorrere dalla data in cui pervengono alla Unità sanitaria locale i documenti o i dati richiesti.
Art. 13
- Iscrizione all’albo
1. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui all’ art. 11 , esaminate le risultanze istruttorie, nel caso in cui risultino accertati i requisiti di cui alla presente legge, dispone l’iscrizione dell’Ente richiedente all’albo regionale. Nel caso in cui l’Ente sia privo dei requisiti previsti per l’iscrizione emana provvedimento motivato di diniego.
2. Il termine di cui al comma 1. è sospeso quando il Presidente della Giunta ritenga necessario richiedere un’integrazione della documentazione per la valutazione dei requisiti di cui all’ art. 2 , comma 2. e ricomincia a decorrere dalla data in cui pervengono i documenti o i dati richiesti.
3. Dei provvedimenti di cui al comma 1., viene data comunicazione al rappresentante legale dell’Ente interessato ed all’unità sanitaria locale che ha effettuato l’istruttoria. Nel caso in cui sia disposta l’iscrizione l’atto relativo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione nel registro è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
Art. 14
- Vigilanza
1. Le attività amministrative di vigilanza sugli Enti ausiliari iscritti all’albo regionale sono svolte dai servizi della Unità sanitaria locale di cui all’ art. 12 , comma 1.
2. L’attività di vigilanza che si esplica mediante visite periodiche, almeno annuali, riguarda tutte le sedi operative per le quali è stata disposta l’iscrizione ed è finalizzata ad accertare:
- la permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali si è dato luogo all’iscrizione;
- il rispetto dei diritti degli utenti della struttura, in analogia a quanto disposto con R. 1 gennaio 1983, n. 36 "Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente dei servizi delle Unità sanitarie locali".
3. Qualora nel corso di una visita siano accertate violazioni di norme contenute nella presente legge ne è data immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale e, per quanto di competenza, al Sindaco.
Art. 15
- Poteri sostitutivi
1. In caso di inerzia da parte della Unità sanitaria locale rispetto all’adempimento dell’attività di vigilanza di cui agli artt. 12 e 14 , il Presidente della Giunta regionale, previa diffida scritta a provvedere, in caso di persistente inadempienza compie direttamente le attività di vigilanza, avvalendosi di dipendenti della Regione e del servizio sanitario nazionale appartenenti a diversa Unità sanitaria locale, in possesso di adeguata esperienza in relazione al tipo di accertamenti da effettuare.
2. A tal fine al personale non dipendente della Regione viene conferito specifico incarico con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa intesa con la Unità sanitaria locale di appartenenza. A detto personale è riconosciuta, se ed in quanto dovuto, il trattamento economico di missione ed il rimborso spese secondo le vigenti disposizioni.
Art. 16
- Cancellazione dall’albo regionale e modifiche dell’iscrizione
1. Quando il Presidente della Giunta regionale accertato il venire meno di uno dei requisiti soggettivi dell’Ente ausiliario previsti dall’ art. 2 , comma 1., lett. a), ne dispone la immediata cancellazione dall’Albo.
2. Quando il Presidente della Giunta regionale accerta che in una sede operativa sono venuti meno i requisiti in base ai quali ne aveva disposto l’iscrizione all’albo, diffida il rappresentante legale dell’Ente ausiliario al ripristino delle originarie condizioni e fissa il termine, comunque non superiore a tre mesi, entro il quale deve provvedersi all’adeguamento.
3. Il Presidente della Giunta regionale invia copia del provvedimento di diffida alla Unità sanitaria locale competente, disponendo che, allo scadere del termine di cui al comma 2., i competenti servizi effettuino un sopralluogo a seguito del quale presentano una relazione concernente il ripristino dei requisiti carenti.
4. Quando dalla relazione di cui al comma 2., o da quella prevista dall’ art. 4 , comma 5., risulti il permanere delle irregolarità il Presidente della Giunta regionale dispone la cancellazione dell’Ente ausiliario dall’albo regionale, limitatamente alla sede interessata.
5. Il provvedimento di cancellazione viene comunicato al rappresentante legale dell’Ente ausiliario, trasmesso in copia alla Unità sanitaria locale competente ed al Sindaco del Comune dove è ubicata la sede operativa, nonché pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
6. Contro il provvedimento di cui al comma 1. è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
Art. 17
- Sistema informativo
1. La Giunta regionale, nell’ambito del sistema informativo regionale di cui all’ art. 4 , comma 1., lett. a) della L.R. 6 dicembre 1984, n. 70 "Piano sanitario regionale e Piano regionale dei servizi sociali", modificata con R. 30 aprile 1990, n. 61 , realizza, nel rispetto al diritto di riservatezza degli utenti, un osservatorio sul numero di tossicodipendenti inseriti in sedi operative di Enti ausiliari e sulla tipologia degli interventi di riabilitazione e reinserimento sociali effettuati in tali sedi.
2. A tal fine i responsabili degli Enti ausiliari forniscono le informazioni richieste compilando schede ed altri strumenti informativi predisposti dalla Giunta regionale.
Art. 18
1. Per 15 mesi dall’entrata in vigore della presente legge è prorogata l’efficacia dell’albo regionale provvisorio degli Enti ausiliari. L’iscrizione al predetto albo comporta gli effetti previsti dalla Sito esternolegge 26 giugno 1990, n. 162 "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni Sito esternodella L. 22 dicembre 1975 n. 685 , recante la disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".
2. Entro 10 mesi dall’entrata in vigore della presente legge gli Enti iscritti all’albo di cui al comma 1 fanno domanda al Presidente della Giunta Regionale per essere iscritti nell’albo di cui all’ art. 1 A tal fine devono presentare autocertificazione dalla quale risulti che l’atto costitutivo o lo statuto nonché i dati ed i documenti di cui all’ art. 11 , comma 3 e 4, non hanno subito variazioni o dalla quale risultino le variazioni intervenute.
3) Nel caso in cui siano intervenute variazioni relative ai dati di cui all’ art. 11 commi 3 e 4 lettera a), copia della domanda e della autocertificazione di cui al comma 2, è inviata all’Unità Sanitaria Locale in cui l’Ente ha la propria sede operativa. In caso di più sedi la domanda è inviata a ciascuna Unità Sanitaria Locale in cui le sedi stesse sono ubicate. L’Unità Sanitaria Locale entro 30 giorni dal ricevimento della domanda esprime il parere di cui all’ art. 12 , comma 4.
4. Il Presidente della Giunta Regionale, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere di cui al comma 3, se necessario ai sensi di quanto ivi disposto, ed accertato il permanere dei requisiti in base ai quali era stata disposta l’iscrizione all’albo provvisorio, iscrive l’Ente all’albo regionale di cui all’ art. 1 Nel caso in cui siano venuti meno i requisiti suddetti, entro lo stesso termine, pronuncia decreto motivato di diniego.
5. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione nel registro è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
6. Gli Enti ausiliari che non abbiano provveduto nel termine di cui al comma 2, alla presentazione della domanda e all’invio della documentazione nello stesso indicata, sono cancellati dall’Albo provvisorio. Se intendono essere iscritti all’Albo di cui all’ art. 1 , gli Enti devono presentare domanda secondo quanto previsto dall’ art. 11
Art. 19
1. Ai fini del convenzionamento con le Unità Sanitarie Locali - sulla base dello schema tipo di convenzione approvato con decreto del Ministero della Sanità in data 19 febbraio 1993, emanato ai sensi dell’Sito esternoart. 117, comma 3, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - il Consiglio regionale, entro il 30 giugno 1994, in attesa della determinazione della retta giornaliera sulla base dell’accordo nazionale di cui all’art. 10 del decreto ministeriale citato, stabilisce in via transitoria l’ammontare delle stesse rette.
2. Il Consiglio Regionale entro 60 giorni dalla stipula dell’accordo predetto ridetermina l’entità delle rette, in relazione a quanto dallo stesso accordo stabilito. Fatto salvo l’adeguamento automatico annuale di cui all’art. 10 del decreto ministeriale, 19 febbraio 1993, il Consiglio rivede l’entità delle rette, con cadenza triennale, a seguito della rideterminazione mediante l’accordo nazionale.
3. Le rette di cui al precedente comma, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti artt. 5 e 6 , devono essere determinate tenuto conto del programma svolto dall’Ente ausiliario e del personale impiegato.
4. Le convenzioni in atto tra Unità Sanitarie Locali ed Enti ausiliari decadono a far data dal 31 dicembre 1994.
5. Gli Enti di cui all’ art. 1 possono richiedere iscrizione al Registro regionale istituito ai sensi della R. 26 aprile 1993 n. 28 concernente "Norme relative ai rapporti dell’organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del Registro Regionale dell’Organizzazione di volontariato", perché in possesso dei requisiti previsti dalla predetta Legge.
Art. 20
- Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte, a far data dall’esercizio 1993, con i fondi stanziati sui capitoli corrispondenti:
- al Cap. 17020 del bilancio 1993 per gli interventi di cui all’ art. 5 , comma 5;
- al Cap. 17155 del bilancio 1993 per gli interventi di cui all’ art. 17
2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con le leggi di bilancio.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.