Legge regionale 11 agosto 1993, n. 54
Istituzione dell’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l’iscrizione.
Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima del 20 agosto 1993
Art. 9
- Progetto educativo-assistenziale e riabilitativo
1. L’Ente ausiliario predispone per ogni sede operativa stesso progetto degli interventi in relazione al programma generale dell’Ente stesso sulla base dei seguenti principi:
a) rispetto dei diritti della persona, esclusione di ogni forma di violenza e costrizione fisica e psichica, garanzia della volontarietà dell’accesso e della permanenza nella sede operativa;
b) finalizzazione dell’intervento al raggiungimento da parte degli utenti di uno stato di maturità e di autonomia.
2. Il progetto terapeutico-riabilitativo deve indicare distintamente gli interventi di carattere psicologico, educativo e sociale predisposti ed indicare la metodologia utilizzata, le modalità di utilizzazione del personale e delle attrezzature per l’attuazione del progetto.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.