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Legge regionale 11 agosto 1993, n. 54

Istituzione dell’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l’iscrizione.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima del 20 agosto 1993

Art. 8
- Obblighi inerenti l’organizzazione del personale
1. Nella sede operativa per l’intero arco delle ventiquattro ore, o per il periodo in cui la struttura resta aperta quando si tratti di comunità semiresidenziali, deve essere assicurata la presenza o la reperibilità di almeno un operatore di cui all’ art. 5
2. L’organizzazione dei turni di lavoro del personale dipendente o volontario, stabilita dal regolamento di gestione, deve essere tale da assicurare la continuità di trattamento e consentire momenti di lavoro comune per la programmazione e la verifica nonché momenti di aggiornamento professionale.
3. L’Ente ausiliario deve garantire, tramite l’organizzazione della vita comunitaria ed un suo corretto coordinamento, un efficace assetto organizzativo delle attività di cucina e di lavanderia in tutte le sue sedi operative nonché l’osservanza delle norme igienico-ambientali.
4. L’Ente ausiliario deve provvedere alla stipula di polizze assicurative per la copertura dei danni provocati a persone o a cose dagli ospiti, dal personale dipendente e dai volontari nonché per la copertura da rischi da infortunio subiti da ospiti, personale dipendente e volontariato durante la permanenza nella sede operativa ed in occasione dello svolgimento delle attività a cui gli stessi sono adibiti.
5. L’Ente ausiliario organizza annualmente programmi di formazione ed aggiornamento per i propri operatori. Assicura inoltre una idonea supervisione annuale da attuarsi con l’impiego di esperti che non appartengono alle sedi operative.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.