Menù di navigazione

Legge regionale 11 agosto 1993, n. 54

Istituzione dell’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l’iscrizione.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima del 20 agosto 1993

Art. 7
- Responsabile dell’ente ausiliario e responsabile di sede operativa
1. Ogni Ente ausiliario deve essere diretto da un responsabile al quale compete il controllo sulla permanenza dei requisiti di cui agli artt. 4, 5, 6 , in base ai quali è stata disposta l’iscrizione, nonché sul rispetto delle norme organizzative e gestionali previste dagli artt. 8, 9, 10 Il responsabile viene indicato al momento della presentazione della domanda di iscrizione e deve ricoprire una carica dirigenziale all’interno dell’Ente ausiliario.
2. Quando le sedi operative abbiano un responsabile referente, esso deve essere individuato tra gli operatori con le caratteristiche di cui all’ art. 5

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.