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Legge regionale 11 agosto 1993, n. 54

Istituzione dell’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l’iscrizione.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima del 20 agosto 1993

Art. 6
- Altro personale
1. Per lo svolgimento delle attività di riabilitazione e reinserimento, l’Ente ausiliario si avvale di prestazioni di figure professionali specifiche che risultino necessarie per la realizzazione dei programmi terapeutici individuali degli ospiti delle proprie sedi operative. È fatto salvo il controllo sulla corretta attuazione del programma da parte del servizio tossicodipendenze della unità sanitaria locale a cui appartengono gli ospiti stessi.
2. La definizione del livello minimo delle prestazioni di cui al comma 1., deve risultare dai progetti di cui all’ art. 9

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 1.

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Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.