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Legge regionale 11 agosto 1993, n. 54

Istituzione dell’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l’iscrizione.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima del 20 agosto 1993

Art. 5
- Personale con funzioni di educatore
1. Il personale che svolge attività educativo-assistenziali deve essere in possesso del diploma di educatore, conseguito presso scuole autorizzate dal Consiglio regionale o conseguito presso scuole universitarie dirette a fini speciali o della laurea in pedagogia o della laurea in psicologia.
2. Il personale con funzioni di educatore, ivi compresi i religiosi che operano stabilmente nella struttura, volontari ed obiettori di coscienza, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1., devono essere in numero tale da rispettare il rapporto di almeno 1 educatore ogni 10 soggetti in trattamento, per le strutture residenziali, e di almeno 1 educatore ogni 12 soggetti in trattamento, per le strutture semiresidenziali, con un impegno di almeno 36 ore settimanali.
3. I soggetti ex-tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico possono essere riconosciuti operatori con funzioni di educatore, previo conseguimento dell’attestato finale del corso professionale di cui al comma 5. Gli stessi soggetti, dal momento della domanda di iscrizione e per i due anni successivi dall’inizio del corso, possono svolgere attività come operatori presso l’Ente ausiliario in cui hanno compiuto il programma terapeutico.
4. Gli operatori, dipendenti o volontari, che al momento dell’entrata in vigore della presente legge svolgono continuativamente, da almeno due anni, funzioni di educatore in comunità o in attività terapeutiche presso un Ente ausiliario, possono continuare a svolgere tale attività alla condizione di essere iscritti al primo corso professionale che verrà organizzato dalla Regione ai sensi del comma 5., e conseguano, entro due anni dall’inizio del corso, l’attestazione finale che dà atto dall’acquisita qualifi cazione professionale, ai fini dello svolgimento dei compiti di educatore di comunità per tossicodipendenti. La condizione alla frequenza del corso non opera nei confronti dei responsabili degli Enti.
5. Per le finalità di cui al comma 4., la Giunta regionale realizza annualmente corsi professionali per educatori di comunità per tossicodipendenti con durata di due anni, alla conclusione dei quali deve essere previsto il rilascio di un attestato di acquisita qualificazione professionale. Il primo corso deve iniziare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per i fini di cui al comma 4., la Giunta regionale può riconoscere la qualifica di educatore di comunità a soggetti che abbiano frequentato, con esito finale positivo, corsi organizzati da Enti ausiliari, dalla Giunta stessa riconosciuti equipollenti al corso di cui al comma 5., sia in relazione alla qualità della didattica sia in relazione al numero di ore di attività complessivamente svolte.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 1.

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Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.