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Legge regionale 11 agosto 1993, n. 54

Istituzione dell’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l’iscrizione.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima del 20 agosto 1993

Art. 4
- Requisiti strutturali
1. Gli immobili delle sedi operative di cui all’ art. 1 , comma 2., devono essere in regola con la normativa nazionale e regionale vigente in materia di edilizia, di igiene e sanità degli abitati, di prevenzione incendi e di sicurezza. Tale condizione deve essere attestata, dal possesso delle relative concessioni ed autorizzazioni, nonché dalla relazione dei competenti servizi della Unità sanitaria locale di cui all’ art. 11 , comma 4.
2. Gli spazi negli immobili di cui al comma 1., devono essere tali da assicurare il normale svolgimento delle attività terapeutico-riabilitative e di socializzazione previste dal progetto di cui all’ art. 9 , comma 1.
3. Il numero dei locali e dei servizi igienico-sanitari deve essere tale da rispettare il rapporto previsto dai regolamenti comunali per le strutture di tipo comunitario.
4. La iscrizione all’albo di cui all’ art. 1 sostituisce a tutti gli effetti, per le sedi ivi elencate, l’autorizzazione prevista dall’ art. 6 della L.R. 2 settembre 1992 n. 42 concernente "Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale". 7 aprile 1976 n. 15 "Interventi in materia di assistenza sociale".
5. Sono iscritti all’albo di cui all’ art. 1 gli Enti ausiliari, già iscritti all’albo provvisorio regionale, anche quando i locali delle sedi operative da essi gestite non siano in possesso di alcuni dei requisiti di cui ai precedenti commi e, per motivate esigenze tecniche da enunciarsi nella domanda di iscrizione, non possano essere immediatamente adeguati. L’adeguamento, tenuto conto anche delle norme di cui all’Sito esternoart. 128 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309 , deve comunque avvenire entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge trascorsi i qua li l’Unità sanitaria locale, competente ai sensi dell’ art. 11 , comma 4., effettua un sopralluogo ed invia alla Giunta regionale una relazione dalla quale risulti se siano state eliminate le irregolarità.
6. Il Consiglio regionale, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta, delibera i requisiti minimi strutturali di cui al comma 2., nonché i criteri per la concessione di eventuali deroghe di cui al comma 5.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 1.

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Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.