Menù di navigazione

Legge regionale 11 agosto 1993, n. 54

Istituzione dell’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l’iscrizione.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima del 20 agosto 1993

Art. 3
- Cooperative per l’inserimento lavorativo
1. In attesa della entrata in vigore della L.R. attuativa Sito esternodella legge 8 novembre 1991 n. 381 "disciplina delle cooperative sociali", le cooperative che svolgono attività finalizzata all’inserimento lavorativo ai sensi dell’Sito esternoart. 4 della predetta legge n. 381/91 , sono iscritte nella sezione B dell’albo regionale istituita in via provvisoria ai sensi della R. 3 agosto 1988 n. 56

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.