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Legge regionale 11 agosto 1993, n. 54

Istituzione dell’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l’iscrizione.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima del 20 agosto 1993

Art. 20
- Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte, a far data dall’esercizio 1993, con i fondi stanziati sui capitoli corrispondenti:
- al Cap. 17020 del bilancio 1993 per gli interventi di cui all’ art. 5 , comma 5;
- al Cap. 17155 del bilancio 1993 per gli interventi di cui all’ art. 17
2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con le leggi di bilancio.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.