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Legge regionale 11 agosto 1993, n. 54

Istituzione dell’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l’iscrizione.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima del 20 agosto 1993

Art. 2
- Condizioni per l’iscrizione all’albo regionale
1. L’iscrizione all’albo regionale è disposta a favore degli Enti di cui all’ art. 1 , comma 1., in possesso dei seguenti requisiti:
a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato, o natura di associazione riconoscibile;
b) disponibilità di locali e di attrezzature adeguate al tipo di attività che l’Ente intende svolgere;
c) personale sufficiente e con acquisita esperienza;
d) svolgimento di programmi adeguati in relazione al tipo di attività che si intende attuare ed agli obiettivi da realizzare.
2. Ai fini esclusivi della presente legge e dell’iscrizione all’albo di cui all’ art. 1 una associazione è considerata riconoscibile in presenza delle seguenti condizioni:
- che la costituzione dell’associazione risulti in forma pubblica;
- che esistano accordi associativi relativi all’organizzazione adottati in forma pubblica;
- che le risorse dell’associazione risultino congrue in relazione allo svolgimento dell’attività di cui alla presente legge con riferimento agli specifici programmi da realizzare;
- che le norme organizzative siano tali da garantire il funzionamento dell’Ente in relazione allo svolgimento dell’attività di ordinaria amministrazione;
- che esistano norme che stabiliscono le condizioni per l’ammissione di nuovi associati.
3. Il possesso dei requisiti di cui alle lett. b), c) e d) di cui al comma 1., è valutato in base a quanto disposto dagli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
4. Sono iscritte in un elenco separato le cooperative di cui all’ art. 3

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.