Menù di navigazione

Legge regionale 11 agosto 1993, n. 54

Istituzione dell’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l’iscrizione.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima del 20 agosto 1993

Art. 19
1. Ai fini del convenzionamento con le Unità Sanitarie Locali - sulla base dello schema tipo di convenzione approvato con decreto del Ministero della Sanità in data 19 febbraio 1993, emanato ai sensi dell’Sito esternoart. 117, comma 3, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - il Consiglio regionale, entro il 30 giugno 1994, in attesa della determinazione della retta giornaliera sulla base dell’accordo nazionale di cui all’art. 10 del decreto ministeriale citato, stabilisce in via transitoria l’ammontare delle stesse rette.
2. Il Consiglio Regionale entro 60 giorni dalla stipula dell’accordo predetto ridetermina l’entità delle rette, in relazione a quanto dallo stesso accordo stabilito. Fatto salvo l’adeguamento automatico annuale di cui all’art. 10 del decreto ministeriale, 19 febbraio 1993, il Consiglio rivede l’entità delle rette, con cadenza triennale, a seguito della rideterminazione mediante l’accordo nazionale.
3. Le rette di cui al precedente comma, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti artt. 5 e 6 , devono essere determinate tenuto conto del programma svolto dall’Ente ausiliario e del personale impiegato.
4. Le convenzioni in atto tra Unità Sanitarie Locali ed Enti ausiliari decadono a far data dal 31 dicembre 1994.
5. Gli Enti di cui all’ art. 1 possono richiedere iscrizione al Registro regionale istituito ai sensi della R. 26 aprile 1993 n. 28 concernente "Norme relative ai rapporti dell’organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del Registro Regionale dell’Organizzazione di volontariato", perché in possesso dei requisiti previsti dalla predetta Legge.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.