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Legge regionale 11 agosto 1993, n. 54

Istituzione dell’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l’iscrizione.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima del 20 agosto 1993

Art. 18
1. Per 15 mesi dall’entrata in vigore della presente legge è prorogata l’efficacia dell’albo regionale provvisorio degli Enti ausiliari. L’iscrizione al predetto albo comporta gli effetti previsti dalla Sito esternolegge 26 giugno 1990, n. 162 "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni Sito esternodella L. 22 dicembre 1975 n. 685 , recante la disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".
2. Entro 10 mesi dall’entrata in vigore della presente legge gli Enti iscritti all’albo di cui al comma 1 fanno domanda al Presidente della Giunta Regionale per essere iscritti nell’albo di cui all’ art. 1 A tal fine devono presentare autocertificazione dalla quale risulti che l’atto costitutivo o lo statuto nonché i dati ed i documenti di cui all’ art. 11 , comma 3 e 4, non hanno subito variazioni o dalla quale risultino le variazioni intervenute.
3) Nel caso in cui siano intervenute variazioni relative ai dati di cui all’ art. 11 commi 3 e 4 lettera a), copia della domanda e della autocertificazione di cui al comma 2, è inviata all’Unità Sanitaria Locale in cui l’Ente ha la propria sede operativa. In caso di più sedi la domanda è inviata a ciascuna Unità Sanitaria Locale in cui le sedi stesse sono ubicate. L’Unità Sanitaria Locale entro 30 giorni dal ricevimento della domanda esprime il parere di cui all’ art. 12 , comma 4.
4. Il Presidente della Giunta Regionale, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere di cui al comma 3, se necessario ai sensi di quanto ivi disposto, ed accertato il permanere dei requisiti in base ai quali era stata disposta l’iscrizione all’albo provvisorio, iscrive l’Ente all’albo regionale di cui all’ art. 1 Nel caso in cui siano venuti meno i requisiti suddetti, entro lo stesso termine, pronuncia decreto motivato di diniego.
5. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione nel registro è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
6. Gli Enti ausiliari che non abbiano provveduto nel termine di cui al comma 2, alla presentazione della domanda e all’invio della documentazione nello stesso indicata, sono cancellati dall’Albo provvisorio. Se intendono essere iscritti all’Albo di cui all’ art. 1 , gli Enti devono presentare domanda secondo quanto previsto dall’ art. 11

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.