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Legge regionale 11 agosto 1993, n. 54

Istituzione dell’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l’iscrizione.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima del 20 agosto 1993

Art. 17
- Sistema informativo
1. La Giunta regionale, nell’ambito del sistema informativo regionale di cui all’ art. 4 , comma 1., lett. a) della L.R. 6 dicembre 1984, n. 70 "Piano sanitario regionale e Piano regionale dei servizi sociali", modificata con R. 30 aprile 1990, n. 61 , realizza, nel rispetto al diritto di riservatezza degli utenti, un osservatorio sul numero di tossicodipendenti inseriti in sedi operative di Enti ausiliari e sulla tipologia degli interventi di riabilitazione e reinserimento sociali effettuati in tali sedi.
2. A tal fine i responsabili degli Enti ausiliari forniscono le informazioni richieste compilando schede ed altri strumenti informativi predisposti dalla Giunta regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 1.

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Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.