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Legge regionale 11 agosto 1993, n. 54

Istituzione dell’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l’iscrizione.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima del 20 agosto 1993

Art. 16
- Cancellazione dall’albo regionale e modifiche dell’iscrizione
1. Quando il Presidente della Giunta regionale accertato il venire meno di uno dei requisiti soggettivi dell’Ente ausiliario previsti dall’ art. 2 , comma 1., lett. a), ne dispone la immediata cancellazione dall’Albo.
2. Quando il Presidente della Giunta regionale accerta che in una sede operativa sono venuti meno i requisiti in base ai quali ne aveva disposto l’iscrizione all’albo, diffida il rappresentante legale dell’Ente ausiliario al ripristino delle originarie condizioni e fissa il termine, comunque non superiore a tre mesi, entro il quale deve provvedersi all’adeguamento.
3. Il Presidente della Giunta regionale invia copia del provvedimento di diffida alla Unità sanitaria locale competente, disponendo che, allo scadere del termine di cui al comma 2., i competenti servizi effettuino un sopralluogo a seguito del quale presentano una relazione concernente il ripristino dei requisiti carenti.
4. Quando dalla relazione di cui al comma 2., o da quella prevista dall’ art. 4 , comma 5., risulti il permanere delle irregolarità il Presidente della Giunta regionale dispone la cancellazione dell’Ente ausiliario dall’albo regionale, limitatamente alla sede interessata.
5. Il provvedimento di cancellazione viene comunicato al rappresentante legale dell’Ente ausiliario, trasmesso in copia alla Unità sanitaria locale competente ed al Sindaco del Comune dove è ubicata la sede operativa, nonché pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
6. Contro il provvedimento di cui al comma 1. è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.