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Legge regionale 11 agosto 1993, n. 54

Istituzione dell’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l’iscrizione.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima del 20 agosto 1993

Art. 14
- Vigilanza
1. Le attività amministrative di vigilanza sugli Enti ausiliari iscritti all’albo regionale sono svolte dai servizi della Unità sanitaria locale di cui all’ art. 12 , comma 1.
2. L’attività di vigilanza che si esplica mediante visite periodiche, almeno annuali, riguarda tutte le sedi operative per le quali è stata disposta l’iscrizione ed è finalizzata ad accertare:
- la permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali si è dato luogo all’iscrizione;
- il rispetto dei diritti degli utenti della struttura, in analogia a quanto disposto con R. 1 gennaio 1983, n. 36 "Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente dei servizi delle Unità sanitarie locali".
3. Qualora nel corso di una visita siano accertate violazioni di norme contenute nella presente legge ne è data immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale e, per quanto di competenza, al Sindaco.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 1.

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Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.