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Legge regionale 11 agosto 1993, n. 54

Istituzione dell’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l’iscrizione.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima del 20 agosto 1993

Art. 13
- Iscrizione all’albo
1. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui all’ art. 11 , esaminate le risultanze istruttorie, nel caso in cui risultino accertati i requisiti di cui alla presente legge, dispone l’iscrizione dell’Ente richiedente all’albo regionale. Nel caso in cui l’Ente sia privo dei requisiti previsti per l’iscrizione emana provvedimento motivato di diniego.
2. Il termine di cui al comma 1. è sospeso quando il Presidente della Giunta ritenga necessario richiedere un’integrazione della documentazione per la valutazione dei requisiti di cui all’ art. 2 , comma 2. e ricomincia a decorrere dalla data in cui pervengono i documenti o i dati richiesti.
3. Dei provvedimenti di cui al comma 1., viene data comunicazione al rappresentante legale dell’Ente interessato ed all’unità sanitaria locale che ha effettuato l’istruttoria. Nel caso in cui sia disposta l’iscrizione l’atto relativo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione nel registro è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.