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Legge regionale 11 agosto 1993, n. 54

Istituzione dell’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l’iscrizione.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima del 20 agosto 1993

Art. 12
- Attività istruttoria
1. Ai fini dell’iscrizione all’albo regionale l’attività istruttoria è esercitata dal Servizio per la tossicodipendenza in collaborazione con il servizio addetto alla profilassi e vigilanza igienica degli insediamenti urbani e della collettività dell’Unità sanitaria locale territorialmente competente, ai sensi di quanto stabilito all’ art. 11 , comma 5., e si esplica mediante esame della domanda e della documentazione, visita alla struttura, colloqui con il richiedente l’iscrizione.
2. L’attività istruttoria dell’Unità sanitaria locale concerne la verifica dei requisiti di cui alla presente legge in riferimento a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 9 , e può comportare la richiesta di integrazione della documentazione già prodotta quando ciò sia indispensabile per la valutazione dei requisiti.
3. Il rappresentante legale della Unità sanitaria locale determina le modalità per il coordinamento dell’attività istruttoria del servizio per la tossicodipendenza con quella degli altri servizi della stessa Unità sanitaria locale.
4. Il rappresentante legale dell’Unità sanitaria locale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della copia della domanda, trasmette al Presidente della Giunta regionale le risultanze dell’istruttoria effettuata sulla base dello schema di relazione predisposto dalla Giunta regionale. Il termine è sospeso quando sia necessario acquisire documentazione integrativa ai sensi del comma 2., e ricomincia a decorrere dalla data in cui pervengono alla Unità sanitaria locale i documenti o i dati richiesti.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 1.

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Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.