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Legge regionale 11 agosto 1993, n. 54

Istituzione dell’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l’iscrizione.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima del 20 agosto 1993

Art. 11
- Procedure per l’iscrizione all’albo regionale e per l’apertura di nuove sedi
1. La domanda di iscrizione all’albo regionale deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente ed indirizzata al Presidente della Giunta regionale.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) nel caso di Ente o associazione riconosciuta, l’atto costitutivo e lo statuto dai quali risulti che, nell’ambito dei fini statutari è riconducibile esattamente la gestione senza fini di lucro di strutture di cui all’ art. 2 , comma 1., gli estremi del decreto di riconoscimento, la ubicazione e l’indirizzo della sede o delle sedi operative per cui è chiesta la iscrizione;
b) nel caso di associazione non riconosciuta, l’atto costitutivo o la deliberazione dell’assemblea dei soci con i quali si dà atto dell’avvenuta costituzione dell’associazione, redatti in forma pubblica, e dai quali risulti che, fra gli scopi dell’associazione medesima, è ricompresa la gestione di strutture di cui all’ art. 2 , comma 1., la sede sociale e quella o quelle operative per cui è chiesta l’iscrizione, nonché copia del bilancio dell’anno precedente a quello in cui è presentata la domanda ovvero, quando si tratti di associazioni di recente costituzione, la dichiarazione della consistenza patrimoniale idoneamente documentata;
c) nel caso di cooperative di cui all’ art. 3 , l’atto costitutivo dal quale risulti la sede legale, la sede o le sedi in cui viene svolta l’attività, il requisito di cui all’ art. 3 , comma 1., lett. c) nonché l’iscrizione nel registro prefettizio di cui all’ art. 3 , comma 1., lett. b).
3. Alla domanda deve inoltre essere allegata una relazione informativa dalla quale risulti:
a) l’indicazione del responsabile dell’Ente;
b) il numero e la tipologia dell’utenza;
c) l’indicazione della sede o delle sedi operative in cui viene svolta l’attività;
d) la tipologia delle prestazioni che si intendono erogare con indicazione della sede in cui si svolgono;
e) i programmi relativi alle attività che si intendono svolgere;
f) l’elenco del personale che si intende utilizzare, con indicazione delle rispettive professionalità, ed eventuale indicazione, in un elenco separato, del personale di cui all’ art. 5 , comma 3;
g) il numero dei posti eventualmente riservati per soggetti sottoposti alle misure alternative alla detenzione ai sensi dell’Sito esternoart. 47 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , modificata con Sito esternolegge 10 ottobre 1986, n. 663 .
4. Alla domanda devono altresì essere allegati:
a) documenti dai quali risulti il possesso dei requisiti strutturali;
b) il regolamento di gestione;
c) il modello di cartella personale per gli utenti.
5. La domanda con allegati la relazione di cui al comma 3., nonché i documenti di cui al comma 4., lett. a) è inviata alla Unità sanitaria locale in cui l’Ente ausiliario ha la propria sede operativa ai fini previsti dall’ art. 12 In caso di più sedi la domanda è inviata a ciascuna Unità sanitaria locale in cui le sedi stesse sono ubicate.
6. Per l’apertura di nuove sedi deve essere presentata domanda con allegata una relazione dalla quale risultino gli elementi di cui al comma 3., lett. b), c), d), e), f), g) nonché i documenti di cui al comma 4., lett. a) e, solo in quanto diversi da quelli delle altre sedi operative, quelli di cui alle lett. b) e c) dello stesso comma. La domanda è inviata alla Unità sanitaria locale competente con allegati la relazione e i documenti sopra indicati.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.