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Legge regionale 11 agosto 1993, n. 54

Istituzione dell’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l’iscrizione.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima del 20 agosto 1993

Art. 10
- Regolamento di gestione
1. L’Ente ausiliario per ogni sede operativa, residenziale o semiresidenziale, predispone un regolamento di gestione che determina:
a) modalità di informazione degli utenti, al momento dell’ammissione, sugli obiettivi del programma riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole da rispettare all’interno della struttura nonché sulle modalità di accettazione dei metodi, regole e programmi da parte dell’utente, o se minorenne, da chi esercita la patria podestà;
b) modalità di ammissione e dimissione degli ospiti;
c) regole di vita comunitaria, anche con riguardo alle norme comportamentali riguardanti le precauzioni igienico-sanitarie da seguire per prevenire l’insorgere o la diffusione di malattie infettive;
d) elenco delle prestazioni e dei servizi forniti agli ospiti con specificazione delle attività educativo-terapeutiche regolarmente svolte;
e) indicazione delle attività, prestazioni e servizi ricompresi nella retta, se prevista, e modalità di pagamento della stessa;
f) indicazione delle eventuali prestazioni erogate che non siano ricomprese nella retta;
g) utilizzazione di una cartella personale finalizzata allo svolgimento del programma terapeutico-riabilitativo.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.