Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93
Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.
Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993
Art. 24
- Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti competenti ai sensi dell’ art. 5
2. Le funzioni di vigilanza sul comportamento degli utenti sono altresì esercitate dal personale a ciò espressamente incaricato dai titolari dell’autorizzazione all’esercizio della pista e della concessione per l’impianto, nonché dai maestri di sci.
3. Il personale di cui al secondo comma deve essere riconoscibile mediante apposito tesserino o altro contrassegno distintivo.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.