Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93
Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.
Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993
Art. 2
- Direttive per la formazione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate
1. In conformità al Programma Regionale di Sviluppo e al Piano Regionale dei Trasporti, il Consiglio regionale, sentite le Province interessate, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge (1) , provvede a:
a) individuare e perimetrare le aree sciistiche attrezzate;
b) dettare direttive cui devono attenersi le Province nella predisposizione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate, con particolare riferimento ai criteri di tutela e salvaguardia ambientale anche in relazione al periodo di non innevamento, nonché alla realizzazione e utilizzazione di sistemi di innevamento programmato;
c) individuare la Provincia competente ad adottare ed approvare il piano delle aree sciistiche attrezzate, nel caso in cui l’area sciistica interessi il territorio di più province;
d) stabilire i criteri per la classificazione delle piste e degli impianti in rapporto alle loro caratteristiche funzionali e tecniche, per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge;
e) dettare i criteri per l’individuazione dell’eventuale prevalente interesse comunale delle aree sciistiche attrezzate, ai fini di cui al secondo comma, lett. c) dell’ art. 3
2. La Regione detta altresì criteri per la individuazione da parte della Provincia di piste da fondo al di fuori delle aree sciistiche attrezzate.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.