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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

Art. 11
- Richiesta di autorizzazione
1. Hanno titolo a presentare la richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo , i soggetti che abbiano adeguati requisiti di idoneità tecnica e finanziaria.
2. Il richiedente l’autorizzazione presenta all’ente competente ai sensi dell’ art. 5 il progetto dell’opera, a firma di un tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa e controfirmato dal richiedente medesimo, che deve contenere:
a) tutti gli elementi tecnici relativi alla realizzazione della pista-comprese le descrizioni e gli schemi di eventuali opere accessorie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, alla ricomposizione ambientale, alla segnaletica, alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, nonché agli impianti per la produzione della neve;
b) l’indagine geologica, idrogeologica, geotecnica, floro-faunistica e forestale;
c) la documentazione carto-fotografica dello stato originario dei luoghi interessati dall’intervento;
d) la proposta di rimessa in pristino dell’area in caso di definitiva chiusura della pista con allegato il computo metrico necessario ai fini della determinazione dell’ammontare della cauzione di cui al terzo comma dell’ art. 13 ;
e) la documentazione comprovante la proprietà e comunque la disponibilità dei terreni e, qualora manchi la disponibilità dei terreni, il piano parcellare dei beni e l’elenco dei proprietari;
f) il piano finanziario da cui risulti l’ammontare del costo delle opere, le modalità con cui si intende far fronte alle spese ed il piano di ammortamento;
g) il programma temporale di esecuzione dei lavori e l’eventuale individuazione di stralci funzionali.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.