Legge regionale 11 agosto 1993, n. 54
Istituzione dell’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l’iscrizione.
Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima del 20 agosto 1993
Art. 15
- Poteri sostitutivi
1. In caso di inerzia da parte della Unità sanitaria locale rispetto all’adempimento dell’attività di vigilanza di cui agli artt. 12 e 14 , il Presidente della Giunta regionale, previa diffida scritta a provvedere, in caso di persistente inadempienza compie direttamente le attività di vigilanza, avvalendosi di dipendenti della Regione e del servizio sanitario nazionale appartenenti a diversa Unità sanitaria locale, in possesso di adeguata esperienza in relazione al tipo di accertamenti da effettuare.
2. A tal fine al personale non dipendente della Regione viene conferito specifico incarico con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa intesa con la Unità sanitaria locale di appartenenza. A detto personale è riconosciuta, se ed in quanto dovuto, il trattamento economico di missione ed il rimborso spese secondo le vigenti disposizioni.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.