Legge regionale 6 aprile 1993, n. 23
Assistenza specialistica in forma indiretta.
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima del 6 aprile 1993
INDICE
Art. 1 - Prestazioni specialistiche erogate in forma indiretta mediante istituzioni sanitarie private
Art. 2 - Ricovero in case di cura non convenzionate
Art. 3 - Assistenza in forma indiretta per prestazioni effettuate in regime di ricovero presso centri di altissima specializzazione all’estero
Art. 4 - Assistenza in forma indiretta per prestazioni effettuate in regime di ricovero presso centri privati italiani di altissima specializzazione
Art. 5 - Prestazioni specialistiche ambulatoriali
Art. 6 - Assistenza specialistica erogata all’esterno da strutture private a favore di pazienti ricoverati nei presidi ospedalieri pubblici
Art. 7 - Elenchi istituzioni sanitarie che erogano le prestazioni di cui agli artt. 5 e 6
Art. 8 - Rilevazioni di spesa e delle prestazioni
Art. 9 - Norma finale
Art. 10 - Abrogazione
Note del Redattore:
Comma già modificato con L.R. 27 ottobre 1994, n. 80 , art. 1 e ora così sostituito con L.R. 7 novembre 1996, n. 79 , art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.