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Legge regionale 6 aprile 1993, n. 23

Assistenza specialistica in forma indiretta.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima del 6 aprile 1993

Titolo 4
- NORME GENERALI
Art. 8
- Rilevazioni di spesa e delle prestazioni
Art. 9
- Norma finale
1. Il Consiglio regionale, con proprio provvedimento, procede all’adeguamento dei criteri di fruizione in forma indiretta di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero, nel caso in cui intervengano modificazioni al provvedimento ministeriale previsto dall’Sito esternoart. 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985 n. 595 .
Art. 10
- Abrogazione

Note del Redattore:

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Comma già modificato con L.R. 27 ottobre 1994, n. 80 , art. 1 e ora così sostituito con L.R. 7 novembre 1996, n. 79 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con L.R. 2 gennaio 1995, n. 1 , art. 25 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.