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Legge regionale 2 settembre 1992, n. 42

Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima dell' 11 settembre 1992

Art. 14
1. Il coordinatore dei servizi sociali coadiuva il direttore generale ed, in particolare:
- presta assistenza nei rapporti intrattenuti con l’esecutivo della conferenza dei sindaci;
- fornisce pareri sugli atti relativi alle materie di competenza;
- svolge attività d’indirizzo e di supporto nei confronti dei responsabili delle strutture organizzative con riferimento agli aspetti organizzativi e di coordinamento dei servizi.
2. Il coordinatore dei servizi sociali dirige e coordina le attività socio-assistenziali dell’Azienda unità sanitaria locale e quelle ad essa delegate ai sensi dell’ art. 5 , fornisce pareri obbligatori, per quanto di propria competenza, sugli atti del direttore generale dell’Azienda, assume gli atti delegati dal direttore generale ai sensi dell’ art. 16 , comma 2, della L.R. 29 giugno 1994, n. 49 , esercita ogni altra funzione a lui attribuita dalla normativa statale e regionale in materia.
3. Il coordinatore dei servizi sociali della Azienda unità sanitaria locale è nominato dal direttore generale con provvedimento motivato, sentita la conferenza dei sindaci. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.
4. Possono essere nominati coordinatori dei servizi sociali della Azienda unità sanitaria locale i laureati in sociologia o in discipline equipollenti con corso di laurea in sociologia o a indirizzo sociologico e gli assistenti sociali iscritti all’albo di cui alla Sito esternolegge 23 marzo 1993, n. 84 . Ai fini della nomina, i soggetti non devono avere compiuto il sessantacinquesimo anno di età e devono avere svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-professionale in enti o strutture di assistenza sociale pubblici o privati di media o grande dimensione. In sede di prima applicazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 527 del 21 dicembre 1995 "Piano sanitario regionale 1996-98", possono essere altresì nominati coloro i quali abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni di coordinatore dei servizi sociali delle unità sanitarie locali confluite nelle Aziende sanitarie e non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.
5. Al coordinatore dei servizi sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo dall’art. 3 bis, commi 8 e 11 Sito esternodel DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 , inserito dall’Sito esternoart. 3, comma 3 del DLgs 19 giugno 1999, n. 229 . Il trattamento economico del coordinatore dei servizi sociali è determinato con deliberazione della giunta regionale in misura non superiore al settanta per cento del trattamento base attribuito al direttore generale, tenendo conto della complessità delle funzioni ed, in particolare dell’esercizio della delega dei singoli Enti locali all’Azienda USL ai sensi dell’Sito esternoart. 3, comma 3, del DLgs n. 502/92 .(8)

Comma così sostituito con L.R. 31 dicembre 1999, n. 73 , art. 1.

6. Gli oneri per il coordinatore dei servizi sociali sono ripartiti in eguale misura tra gli Enti locali interessati e l’Azienda unità sanitaria locale nei casi di gestione delegata.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 28 marzo 1996, n. 25 , art. 1.

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Articolo così sostituito con L.R. 28 marzo 1996, n. 25 , art. 2.

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Comma così sostituito con L.R. 3 ottobre 1997, n. 72 , art. 65.

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Il comma 1 dell’ art. 67 della L.R. 3 ottobre 1997, n. 72 , così recita: "1. Sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi regionali: omissis. m) la L.R. 2 settembre 1992, n. 42 "Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale, e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione degli articoli 13 e 14, come sostituiti dalla L.R. 28 marzo 1996, n. 25 "; omissis .

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Comma così sostituito con L.R. 31 dicembre 1999, n. 73 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.