Menù di navigazione

Legge regionale 2 settembre 1992, n. 42

Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima dell' 11 settembre 1992

Art. 13
- Organizzazione dei servizi di assistenza nelle Aziende unità sanitarie locali (4)

Articolo così sostituito con L.R. 28 marzo 1996, n. 25 , art. 1.

1. Per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale l’Azienda unità sanitaria locale articola la propria organizzazione secondo quanto previsto dal capo II e dal capo III della R. 2 gennaio 1995, n. 1
2. La responsabilità della direzione di unità operativa di assistenza sociale è affidata:
a) per il personale iscritto nei ruoli nominativi del servizio sanitario nazionale, a soggetti che rivestono la qualifica funzionale di assistente sociale coordinatore;
b) per il personale del comparto degli Enti locali, comandato o messo a disposizione dell’Azienda unità sanitaria locale è assegnato al dipartimento di assistenza sociale, a soggetti che rivestono le seguenti qualifiche funzionali :
- istruttore direttivo assistente sociale o qualifiche di livello equivalente di VII livello o superiore in possesso del diploma di assistente sociale e con formale assegnazione al settore dei servizi sociali.
3. I soggetti che rivestono le posizioni giuridiche di cui al comma 2, lett. a) e b), devono inoltre essere in possesso di almeno cinque anni di esperienze lavorative nel settore dei servizi sociali risultanti da formali provvedimenti di assegnazione.
4. Per la nomina dei Direttori di Unità Operativa e dei responsabili delle aree funzionali del dipartimento di assistenza sociale delle Aziende unità sanitarie locali l’incarico di responsabilità viene attribuito dal Direttore Generale su proposta del Coordinatore dei servizi sociali, previo parere della Conferenza dei Sindaci competente per territorio(6)

Comma così sostituito con L.R. 3 ottobre 1997, n. 72 , art. 65.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 28 marzo 1996, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 28 marzo 1996, n. 25 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con L.R. 3 ottobre 1997, n. 72 , art. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il comma 1 dell’ art. 67 della L.R. 3 ottobre 1997, n. 72 , così recita: "1. Sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi regionali: omissis. m) la L.R. 2 settembre 1992, n. 42 "Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale, e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione degli articoli 13 e 14, come sostituiti dalla L.R. 28 marzo 1996, n. 25 "; omissis .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con L.R. 31 dicembre 1999, n. 73 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.