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Legge regionale 9 settembre 1991, n. 51

Istituzione e funzionamento dei SERT - Servizi per le tossicodipendenze - Attuazione del D.M. 30 novembre 1990, n. 444.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991

Art. 1
- Oggetto della legge
1. La presente legge disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dei SERT (Servizi per le tossicodipendenze).
2. I SERT sono moduli organizzativi a carattere interdisciplinare (gruppi operativi) costituiti secondo i criteri di cui all’ art. 26 della L.R. 9 aprile 1990, n. 38 .
3. Le dotazioni numeriche e funzionali di personale sono determinate ai sensi dell’ art. 6 recante modifiche ai parametri fissati dall’allegato n. 12 di cui all’ art. 2 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 70 , come sostituito dall’ art. 2 della L.R. 30 aprile 1990, n. 61 , relativamente alle seguenti figure professionali:
- medico
- infermiere professionale
- psicologo
- assistente sociale
- educatore professionale
- amministrativo
- altro
4. Le Unità Sanitarie Locali possono determinare altre figure professionali secondo i parametri di cui all’ art. 6
Art. 2
- Attribuzioni e funzionamento dei SERT
1. I SERT, sono istituiti in ciascuna USL; assicurano ai tossicodipendenti e alle loro famiglie, nel rispetto della riservatezza e, se richiesto, dell’anonimato, la disponibilità dei principali trattamenti di carattere psicologico e socio-riabilitativo; i SERT assicurano altresì ai tossicodipendenti il trattamento medico-farmacologico.
I SERT, nell’ambito delle competenze fissate dall’Sito esternoart. 90 della legge 5 giugno 1990 n. 162 e dell’art. 3 del D.M. 30 novembre 1990 n. 444 svolgono funzioni di coordinamento degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione della tossicodipendenza secondo le direttive emanate dalla Regione.
2. L’attività dei SERT si svolge nei giorni feriali della settimana per dodici ore diurne e nei giorni festivi per sei ore antimeridiane. Nel restante orario festivo e notturno, l’emergenza è assicurata dal pronto soccorso medico ospedaliero. Per le USL. 10/A-B-C-D-E-F-G-H tale attività di emergenza è organizzata in conformità di quanto previsto dall’allegato n. 11.1. punto 4, di cui all’ art. 2 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 70 , come sostituito dall’ art. 2 della L.R. 30 aprile 1990, n. 61 , circa la competenza del Comune di Firenze.
3. Le Unità Sanitarie Locali, tramite apposite direttive agli operatori competenti, assicurano che le informazioni assunte in sede di emergenza siano trasmesse ai SERT.
Art. 3
- Adempimenti delle Unità Sanitarie Locali
1. Le Unità Sanitarie Locali, sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell’allegato F della R. 6 dicembre 1984, n. 70 e della R. 9 aprile 1990, n. 38 , secondo le previsioni della presente legge ed in conformità di quanto indicato dal D.M. 30 novembre 1990, n. 444, provvedono:
a) alla istituzione dei SERT;
b) alla modifica della dotazione organica delle Unità Operative interessate dal medesimo SERT sulla base dei parametri di cui all’ art. 6 ;
c) all’assegnazione al SERT del personale di cui alla precedente lett. b) con orario a tempo pieno.
Art. 4
- Classificazione delle Unità Sanitarie Locali per utenza
1. Nel rispetto di quanto previsto nella tabella 1 allegata al D.M. 30 novembre 1990 n. 444, le Unità Sanitarie Locali sono classificate in alta, media, bassa utenza, come di seguito specificato:
a) USL. ad alta utenza: n. 2 Area di Massa e Carrara, n. 3 Versilia, n. 6 Piana di Lucca, n. 7 Val di Nievole, n. 9 Area Pratese, n. 10/a, c, d, e Area Fiorentina, n. 10/f, g, h, Sub Area Fiorentina, n. 12 Area Pisana, n. 13 Area Livornese, n. 18 Bassa Val D’Elsa, n. 23 Area Aretina Nord, n. 28 Area Grossetana,
b) USL. a media utenza: n. 8 Area Pistoiese, n. 10/b Area Fiorentina, n. 11 Mugello Val di Sieve, n. 16 Val d’Era,
c) USL. a bassa utenza: n. 1 Lunigiana, n. 4 Garfagnana, n. 5 Media Valle del Serchio, n. 14 Bassa Val di Cecina, n. 15 Alta Val di Cecina, n. 17 Valdarno Inferiore, n. 19 Alta Val d’Elsa, n. 20/A Valdarno Superiore Sud, n. 20/B Valdarno Superiore Nord, n. 21 Casentino, n. 22 Val Tiberina, n. 24 Val di Chiana Est, n. 25 Val di Cornia, n. 26 Arcipelago Toscano, n. 27 Colline Metallifere, n. 29 Colline D’Albenga, n. 30 Area Senese, n. 31 Val di Chiana, n. 32 Amiata.
2. Con successivo provvedimento del Consiglio regionale, la classificazione di cui sopra può essere eventualmente aggiornata secondo il variare dell’utenza.
Art. 5
- Responsabilità dei SERT
1. La direzione dei SERT è affidata dall’organo di gestione dell’Unità Sanitaria Locale, ai sensi del quinto comma del successivo art. 10 , ad un dirigente appartenente al profilo professionale medico o psicologo e con posizione funzionale apicale nelle Unità Sanitarie Locali ad alta utenza, e da un coadiutore del profilo professionale medico o psicologo nelle Unità Sanitarie Locali a media e bassa utenza.
2. Alla funzione di dirigente dei SERT si accede mediante acquisizione di idoneità, sulla base della disciplina emanata dal Ministero della Sanità.
3. La classificazione delle Unità Sanitarie Locali in alta, media, bassa utenza è quella risultante dall’ art. 4
4. Il Responsabile dei SERT opera in base alle direttive emanate dall’organo di gestione delle Unità Sanitarie Locali in merito alle attribuzioni di cui al secondo e terzo comma dell’art. 2 del D.M. 444/’90.
Art. 6
- Modifiche dell’allegato 12 di cui all’art. 2 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 70 come sostituito dall’art. 2 della L.R. 30 aprile 1990, n. 61
1. I parametri contenuti nell’allegato 12 di cui all’ art. 2 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 70 come sostituito ai sensi dell’ art. 2 della L.R. 30 aprile 1990 n. 61 , sono modificati e integrati, relativamente alle figure professionali di cui all’ art. 1 della presente legge, come segue:
g. Le figure professionali comprese nella categoria "altro", di cui all’ultimo alinea del terzo comma dell’ art. 1 , sono quantitativamente determinate nella seguente misura:
USL. ad alta utenza: n. 2, di cui un sociologo.
USL. a bassa e media utenza: n. 1.
Art. 7
- Modifiche e abrogazioni
1. A modifica e parziale abrogazione dell’allegato f Sito esternodella Legge 6 dicembre 1984 n. 70 e della R. 30 aprile 1990 n. 61 , la dizione "GOT" gruppo operativo per le tossicodipendenze contenuta nell’all. f Sito esternodella L. 6 dicembre 1984 n. 70 e la dizione "GOD" contenuta nell’ all. 12 della L.R. 30 aprile 1990 n. 61 vengono sostituite con la dizione SERT. Il terzo ed il quarto comma del paragrafo 6.3.2. dell’all. f della R. 6 dicembre 1984 n. 70 sono abrogati.
Art. 8
- Copertura dei nuovi posti
1. La copertura dei posti istituiti con la presente legge sarà autorizzata all’atto del trasferimento degli appositi finanziamenti finalizzati di cui all’Sito esternoart. 118, quarto comma del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 . (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti).
Art. 9
- Norme finanziarie
1. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte con i fondi assegnati dallo Stato e previsti dall’Sito esternoart. 118, quarto comma, del DPR 9 dicembre 1990, n. 309 che vengono iscritti nel bilancio 1991 con la variazione di cui al secondo comma.
2. Al bilancio di previsione 1991 è apportata, per analogo importo competenza e cassa, la seguente variazione agli stati di previsione delle entrate e delle spese:
omissis
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di bilancio utilizzando allo scopo i fondi di cui al primo comma.
Art. 10
- Norme transitorie
1. Fino alla emanazione, da parte del Ministero della Sanità, della disciplina per l’accesso alla dirigenza, di cui al quinto comma dell’art. 6 del D.M. 30 novembre 1990, n. 444, sono riconfermate le posizioni di responsabilità già attribuite ai sensi del comma 0.3.2 dell’all. f) della R. 6 dicembre 1984 n. 70 a dipendenti con profilo professionale di medico e psicologo, ancorché non a tempo pieno e di sociologo.
2. Per il periodo di tempo di cui al primo comma, le posizioni di responsabilità che si rendono vacanti sono attribuite a operatori con profilo medico.
Per il periodo di cui sopra, la responsabilità dei SERT può essere affidata a medici in posizione funzionale di aiuto anche per le Unità Sanitarie Locali ad alta utenza.
3. In via transitoria, e fino alla copertura degli organici di cui al precedente art. 6 , le Unità Sanitarie Locali assicurano che l’espletamento delle attività a favore dei tossicodipendenti sia garantito nell’arco delle ore diurne e per i giorni festivi anche attraverso l’utilizzazione di altri servizi interessati all’intervento, ivi compreso il pronto soccorso medico ospedaliero.
4. L’organo di gestione della Unità Sanitaria Locale individua i servizi di cui al terzo comma, determinando le figure professionali interessate ed il numero di queste.
5. La costituzione dei SERT, l’assegnazione ad essi del personale e la nomina dei relativi responsabili sono di competenza dell’Amministratore Straordinario secondo la procedura prevista dal Sito esternonono comma dell’art. 1 del D.L. 6 febbraio 1991, n. 35 , convertito in Sito esternolegge 4 aprile 1991, n. 111 .
Art. 11
- Norma finale
1. Fino all’emanazione di apposita normativa nazionale o regionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione della dipendenza da alcool e di assistenza agli alcooldipendenti, al responsabile dei SERT è affidata altresì la posizione di responsabilità del gruppo operativo alcooldipendenza.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La parte omessa nel presente articolo è stata riportata in modifica all’allegato 12 Sito esternodella legge 6 dicembre 1984, n. 70 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.