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Legge regionale 9 settembre 1991, n. 51

Istituzione e funzionamento dei SERT - Servizi per le tossicodipendenze - Attuazione del D.M. 30 novembre 1990, n. 444.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991

Art. 9
- Norme finanziarie
1. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte con i fondi assegnati dallo Stato e previsti dall’Sito esternoart. 118, quarto comma, del DPR 9 dicembre 1990, n. 309 che vengono iscritti nel bilancio 1991 con la variazione di cui al secondo comma.
2. Al bilancio di previsione 1991 è apportata, per analogo importo competenza e cassa, la seguente variazione agli stati di previsione delle entrate e delle spese:
omissis
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di bilancio utilizzando allo scopo i fondi di cui al primo comma.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La parte omessa nel presente articolo è stata riportata in modifica all’allegato 12 Sito esternodella legge 6 dicembre 1984, n. 70 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.