Legge regionale 9 settembre 1991, n. 51
Istituzione e funzionamento dei SERT - Servizi per le tossicodipendenze - Attuazione del D.M. 30 novembre 1990, n. 444.
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991
Art. 6
- Modifiche dell’allegato 12 di cui all’art. 2 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 70 come sostituito dall’art. 2 della L.R. 30 aprile 1990, n. 61
1. I parametri contenuti nell’allegato 12 di cui all’ art. 2 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 70 come sostituito ai sensi dell’ art. 2 della L.R. 30 aprile 1990 n. 61 , sono modificati e integrati, relativamente alle figure professionali di cui all’ art. 1 della presente legge, come segue:
a. Personale medico((1))
b. Assistenti sociali (ruolo S.S.N.)((1))
c. Personale infermieristico((1))
d. Personale con funzioni di riabilitazione((1))
e. Psicologi((1))
f. Ruolo amministrativo e legale((1))
g. Le figure professionali comprese nella categoria "altro", di cui all’ultimo alinea del terzo comma dell’ art. 1 , sono quantitativamente determinate nella seguente misura:
USL. ad alta utenza: n. 2, di cui un sociologo.
USL. a bassa e media utenza: n. 1.
Note del Redattore:
La parte omessa nel presente articolo è stata riportata in modifica all’allegato 12 della legge 6 dicembre 1984, n. 70 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.