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Legge regionale 9 settembre 1991, n. 51

Istituzione e funzionamento dei SERT - Servizi per le tossicodipendenze - Attuazione del D.M. 30 novembre 1990, n. 444.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991

Art. 5
- Responsabilità dei SERT
1. La direzione dei SERT è affidata dall’organo di gestione dell’Unità Sanitaria Locale, ai sensi del quinto comma del successivo art. 10 , ad un dirigente appartenente al profilo professionale medico o psicologo e con posizione funzionale apicale nelle Unità Sanitarie Locali ad alta utenza, e da un coadiutore del profilo professionale medico o psicologo nelle Unità Sanitarie Locali a media e bassa utenza.
2. Alla funzione di dirigente dei SERT si accede mediante acquisizione di idoneità, sulla base della disciplina emanata dal Ministero della Sanità.
3. La classificazione delle Unità Sanitarie Locali in alta, media, bassa utenza è quella risultante dall’ art. 4
4. Il Responsabile dei SERT opera in base alle direttive emanate dall’organo di gestione delle Unità Sanitarie Locali in merito alle attribuzioni di cui al secondo e terzo comma dell’art. 2 del D.M. 444/’90.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La parte omessa nel presente articolo è stata riportata in modifica all’allegato 12 Sito esternodella legge 6 dicembre 1984, n. 70 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.