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Legge regionale 9 settembre 1991, n. 51

Istituzione e funzionamento dei SERT - Servizi per le tossicodipendenze - Attuazione del D.M. 30 novembre 1990, n. 444.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991

Art. 3
- Adempimenti delle Unità Sanitarie Locali
1. Le Unità Sanitarie Locali, sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell’allegato F della R. 6 dicembre 1984, n. 70 e della R. 9 aprile 1990, n. 38 , secondo le previsioni della presente legge ed in conformità di quanto indicato dal D.M. 30 novembre 1990, n. 444, provvedono:
a) alla istituzione dei SERT;
b) alla modifica della dotazione organica delle Unità Operative interessate dal medesimo SERT sulla base dei parametri di cui all’ art. 6 ;
c) all’assegnazione al SERT del personale di cui alla precedente lett. b) con orario a tempo pieno.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La parte omessa nel presente articolo è stata riportata in modifica all’allegato 12 Sito esternodella legge 6 dicembre 1984, n. 70 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.