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Legge regionale 9 settembre 1991, n. 51

Istituzione e funzionamento dei SERT - Servizi per le tossicodipendenze - Attuazione del D.M. 30 novembre 1990, n. 444.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991

Art. 2
- Attribuzioni e funzionamento dei SERT
1. I SERT, sono istituiti in ciascuna USL; assicurano ai tossicodipendenti e alle loro famiglie, nel rispetto della riservatezza e, se richiesto, dell’anonimato, la disponibilità dei principali trattamenti di carattere psicologico e socio-riabilitativo; i SERT assicurano altresì ai tossicodipendenti il trattamento medico-farmacologico.
I SERT, nell’ambito delle competenze fissate dall’Sito esternoart. 90 della legge 5 giugno 1990 n. 162 e dell’art. 3 del D.M. 30 novembre 1990 n. 444 svolgono funzioni di coordinamento degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione della tossicodipendenza secondo le direttive emanate dalla Regione.
2. L’attività dei SERT si svolge nei giorni feriali della settimana per dodici ore diurne e nei giorni festivi per sei ore antimeridiane. Nel restante orario festivo e notturno, l’emergenza è assicurata dal pronto soccorso medico ospedaliero. Per le USL. 10/A-B-C-D-E-F-G-H tale attività di emergenza è organizzata in conformità di quanto previsto dall’allegato n. 11.1. punto 4, di cui all’ art. 2 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 70 , come sostituito dall’ art. 2 della L.R. 30 aprile 1990, n. 61 , circa la competenza del Comune di Firenze.
3. Le Unità Sanitarie Locali, tramite apposite direttive agli operatori competenti, assicurano che le informazioni assunte in sede di emergenza siano trasmesse ai SERT.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La parte omessa nel presente articolo è stata riportata in modifica all’allegato 12 Sito esternodella legge 6 dicembre 1984, n. 70 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.