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Legge regionale 9 settembre 1991, n. 51

Istituzione e funzionamento dei SERT - Servizi per le tossicodipendenze - Attuazione del D.M. 30 novembre 1990, n. 444.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991

Art. 10
- Norme transitorie
1. Fino alla emanazione, da parte del Ministero della Sanità, della disciplina per l’accesso alla dirigenza, di cui al quinto comma dell’art. 6 del D.M. 30 novembre 1990, n. 444, sono riconfermate le posizioni di responsabilità già attribuite ai sensi del comma 0.3.2 dell’all. f) della R. 6 dicembre 1984 n. 70 a dipendenti con profilo professionale di medico e psicologo, ancorché non a tempo pieno e di sociologo.
2. Per il periodo di tempo di cui al primo comma, le posizioni di responsabilità che si rendono vacanti sono attribuite a operatori con profilo medico.
Per il periodo di cui sopra, la responsabilità dei SERT può essere affidata a medici in posizione funzionale di aiuto anche per le Unità Sanitarie Locali ad alta utenza.
3. In via transitoria, e fino alla copertura degli organici di cui al precedente art. 6 , le Unità Sanitarie Locali assicurano che l’espletamento delle attività a favore dei tossicodipendenti sia garantito nell’arco delle ore diurne e per i giorni festivi anche attraverso l’utilizzazione di altri servizi interessati all’intervento, ivi compreso il pronto soccorso medico ospedaliero.
4. L’organo di gestione della Unità Sanitaria Locale individua i servizi di cui al terzo comma, determinando le figure professionali interessate ed il numero di queste.
5. La costituzione dei SERT, l’assegnazione ad essi del personale e la nomina dei relativi responsabili sono di competenza dell’Amministratore Straordinario secondo la procedura prevista dal Sito esternonono comma dell’art. 1 del D.L. 6 febbraio 1991, n. 35 , convertito in Sito esternolegge 4 aprile 1991, n. 111 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La parte omessa nel presente articolo è stata riportata in modifica all’allegato 12 Sito esternodella legge 6 dicembre 1984, n. 70 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.