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Legge regionale 9 settembre 1991, n. 51

Istituzione e funzionamento dei SERT - Servizi per le tossicodipendenze - Attuazione del D.M. 30 novembre 1990, n. 444.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991

Art. 1
- Oggetto della legge
1. La presente legge disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dei SERT (Servizi per le tossicodipendenze).
2. I SERT sono moduli organizzativi a carattere interdisciplinare (gruppi operativi) costituiti secondo i criteri di cui all’ art. 26 della L.R. 9 aprile 1990, n. 38 .
3. Le dotazioni numeriche e funzionali di personale sono determinate ai sensi dell’ art. 6 recante modifiche ai parametri fissati dall’allegato n. 12 di cui all’ art. 2 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 70 , come sostituito dall’ art. 2 della L.R. 30 aprile 1990, n. 61 , relativamente alle seguenti figure professionali:
- medico
- infermiere professionale
- psicologo
- assistente sociale
- educatore professionale
- amministrativo
- altro
4. Le Unità Sanitarie Locali possono determinare altre figure professionali secondo i parametri di cui all’ art. 6

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La parte omessa nel presente articolo è stata riportata in modifica all’allegato 12 Sito esternodella legge 6 dicembre 1984, n. 70 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.