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Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991

Titolo 3
- DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE, SANZIONATORIE E FINANZIARIE
Art. 9
1. I Comuni predispongono programmi operativi di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche anche avvalendosi degli strumenti previsti dalla normativa regionale in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi.(13)

Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.10.

2. Gli Enti e le Società pubbliche che svolgono servizi aperti al pubblico predispongono un programma di adeguamento alle disposizioni della presente legge sui beni immobili di loro proprietà.
3. Tale programma deve fissare scadenze temporali per la sua attuazione ed indicare le modalità di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti.
4. Il programma di cui al secondo e terzo comma viene inoltrato al Sindaco per la predisposizione dei programmi di cui al primo comma.
5. I programmi di cui ai precedenti commi sono costituiti dai seguenti elaborati:
- rilievo di spazi, strutture ed edifici, sia pubblici che privati, aperti al pubblico, riguardante la situazione su tutto il territorio rispetto all’accessibilità, fruibilità e sicurezza di detti luoghi;
- relazione che illustra le azioni da realizzare nei vari settori di cui all’ art. 2 e definisce le priorità d’intervento in riferimento alla disponibilità finanziaria ed ai programmi di intervento nei settori stessi nonché alle indicazioni contenute nelle disposizioni di cui al primo comma dell’ art. 3 ;
- schede tecniche riferite ai singoli interventi con l’indicazione dell’entità delle opere e dei relativi costi, nonché dei tempi previsti per la realizzazione degli stessi;
- relazione finanziaria contenente, tra l’altro, l’indicazione dei modi con i quali si intende far fronte alle spese.
6. Per la realizzazione dei programmi e dei relativi interventi di cui al presente articolo, i comuni destinano il 10 per cento dei proventi annuali derivanti dai permessi di costruire e dalle SCIA, delle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, ivi comprese le somme introitate ai sensi dell’articolo 37 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e della legge regionale 7 maggio 1985, n. 51 (Prime disposizioni di attuazione della legge n. 47/1985 recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da inosservanza di norme relative al diritto di libero accesso in spazi pubblici riservati ai portatori di handicap motori e sensoriali.(26)

Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 154, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 45.

7. La concessione di contributi regionali per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, è vincolata all’inclusione nei programmi di cui al presente articolo delle opere e degli interventi riferiti al campo d’applicazione della presente legge.
8. Per l’elaborazione dei programmi di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche i Comuni possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni di tutela delle persone con handicap più rappresentative operanti sul territorio.(14)

Comma aggiunto con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.10.

Art. 10
- Sanzioni
1. Per gli interventi di cui all’ art. 3 eseguiti in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge si applicano le sanzioni di cui ai seguenti commi.
2. Il Sindaco ordina la demolizione delle opere eseguite in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge e la restituzione in pristino in conformità al progetto cui si riferisce la concessione o autorizzazione edilizia ovvero la relazione depositata ai sensi dell’Sito esternoarticolo Sito esterno26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 . Quando la demolizione o la restituzione in pristino non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il Sindaco rilascia la concessione in sanatoria che, comunque, è subordinata al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia.
3. Nel caso di mancata realizzazione delle opere, previste nel progetto cui si riferisce la concessione o autorizzazione edilizia ovvero la relazione depositata ai sensi dell’Sito esternoarticolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , il Sindaco ne ordina l’esecuzione.
4. Salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previsti da norme vigenti il Sindaco nei casi di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al quarto comma dell’ art. 5 , irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni.
5. Le somme introitate dal Comune derivanti da riscossioni di sanzioni pecuniarie di cui ai commi precedenti sono destinate alla realizzazione dei programmi previsti dall’ art. 9
Art. 10 bis
- Norma transitoria relativa ai procedimenti pendenti ai sensi Sito esternodella l. 13/1989 (21)

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 4.

1. Con decreto del dirigente competente, la Regione approva una graduatoria con la quale individua le persone disabili con invalidità totale non deambulanti ammesse al contributo per la realizzazione di opere dirette al superamento delle barriere architettoniche, tra coloro che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 Sito esternodella l. 13/1989 alla data del 1 marzo 2003. In base a tale graduatoria, la Regione anticipa ai comuni le risorse già richieste allo Stato ai sensi dell'articolo 10 d ella Sito esternol. 13/1989 e dallo stesso non ancora erogate.
2. La graduatoria di cui al comma 1 è approvata nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.
3. Oltre alla graduatoria di cui al comma 1, al momento in cui lo Stato ripartirà il fondo speciale di cui all'Sito esternoarticolo 10 della l. 13/1989 , con decreto del dirigente competente, la Regione approva un'altra graduatoria con la quale individua le persone disabili con invalidità parziale ammesse al contributo per la realizzazione di opere dirette al superamento delle barriere architettoniche, tra coloro che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 Sito esternodella l. 13/1989 alla data del 1 marzo 2003.
4. In relazione alla graduatoria di cui al comma 3, la Regione trasferisce ai comuni le risorse già richieste allo Stato ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della l. 13/1989 quando lo Stato ripartirà il fondo speciale per le barriere architettoniche di cui al medesimo Sito esternoarticolo 10 della l. 13/1989 .
5. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 3 sono approvate con riferimento a quanto previsto dalla Sito esternol. 13/1989 .
Art. 10 ter
- Norma transitoria relativa ai procedimenti di cui al titolo I bis (22)

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.5.

1. In fase di prima attuazione del procedimento di cui al titolo I bis, il termine per la presentazione delle domande di contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili è fissato al 31 dicembre 2004.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale previsto dall' articolo 5 quater , cessano di avere efficacia gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 Sito esternodella l. 13/1989 per i nuovi procedimenti di concessione di contributi concernenti l'eliminazione di barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili.
Art. 11
1. Le risorse per l'attuazione della presente legge, escluso gli interventi di cui al titolo I bis, sono quelle stabilite annualmente nelle unità previsionali di base (UPB) n. 214, 222, 231 e 233 del bilancio regionale per il finanziamento del piano integrato sociale regionale di cui all' articolo 9 della l.r. 72/1997 così come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 2002, n.42 .
2. Il programma finanziario di cui all' articolo 9, comma 4 della l.r. 72/1997 determina la quota di risorse, da ripartire alle zone socio-sanitarie, riservate al sostegno delle proposte progettuali di cui all'articolo 5.
3. Per gli interventi di cui al titolo I bis è stanziata la somma di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
4. Per l'anticipazione effettuata dalla Regione ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 1 è stanziata la somma di euro 4.000.000 per l'anno 2004.
5. Al bilancio di previsione 2004 e al bilancio pluriennale 2004/2006 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
anno 2004
- in diminuzione:UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", per euro 4.000.000;
- in aumento:UPB n. 211 "Interventi nei trasporti e per la mobilità - spese correnti", per euro 4.000.000;
anno 2005
- in diminuzione:UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", per euro 2.000.000;
- in aumento:UPB n. 211 "Interventi nei trasporti e per la mobilità - spese correnti", per euro 2.000.000;
anno 2006
- in diminuzione:UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", per euro 2.000.000;
- in aumento:UPB n. 211 "Interventi nei trasporti e per la mobilità - spese correnti", per euro 2.000.000.
6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.1.

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Comma aggiunto con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.1.

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Lettera così sostituita con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.2.

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Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.4.

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Articolo inserito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.5.

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Comma inserito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6.

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Comma prima sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6, ed ora così sostituito con L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 151.

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Articolo così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.7.

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Articolo così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.8.

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Comma abrogato con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.9.

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Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.10.

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Comma aggiunto con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.1.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.2.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.2.

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Titolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.3.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.3.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.5.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 novembre 2004, n. 65 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 152.

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Comma prima inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 153, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 44.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 154, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.