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Legge regionale 23 luglio 1991, n. 38

Norme per il riconoscimento dell’Associazione degli ex consiglieri regionali.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima del 26 luglio 1991

Art. 1
1. La Regione riconosce l’Associazione dei Consiglieri regionali di Toscana costituita da Consiglieri cessati dal mandato.
2. I consiglieri regionali cessati dal mandato possono fregiarsi della denominazione di consiglieri regionali onorari.(1)

Comma aggiunto con l.r. 30 giugno 2004, n. 32 , art.1.

Art. 2
1. L’Associazione persegue il raggiungimento delle seguenti finalità:
a) conservare e rendere operante il vincolo di colleganza e di solidarietà al di sopra di ogni diversità di posizioni politiche;
b) sostenere e valorizzare l’Ente Regione e la sua funzione a sostegno della democrazia e delle Autonomie locali mediante attività di studio e divulgazione;
c) mettere a disposizione della società Toscana, dell’Istituto regionale e degli Enti locali le esperienze acquisite ed aggiornate anche attraverso l’utilizzazione delle strutture regionali e della stessa attività permanente degli organi della Regione.
Art. 3
1. L’Associazione può essere impegnata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio per l’organizzazione e l’attuazione di manifestazioni ed altre iniziative socio-culturali ed istituzionali rientranti tra i compiti di istituto.
2. L'Associazione è consultata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su ogni proposta relativa allo stato giuridico ed economico riguardante i consiglieri regionali cessati dal mandato.(2)

Comma aggiunto con l.r. 30 giugno 2004, n. 32 , art. 2.

Art. 4
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio garantisce oltre ad una sede funzionale il necessario supporto organizzativo per l’espletamento dei compiti propri dell’Associazione.
Art. 5
1. L’organo di amministrazione del fondo di previdenza di cui alla R. 13 giugno 1983, n. 48 è integrato da due ex Consiglieri regionali che ne fanno parte a pieno titolo nominati dall’Ufficio di Presidenza su designazione dell’Associazione.
Art. 6
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte per l’anno 1991 con gli stanziamenti dei capitoli 110, 120, 140 del bilancio di previsione 1991, e per gli esercizi successivi con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 30 giugno 2004, n. 32 , art.1.

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Comma aggiunto con l.r. 30 giugno 2004, n. 32 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.