Legge regionale 23 luglio 1991, n. 38
Norme per il riconoscimento dell’Associazione degli ex consiglieri regionali.
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima del 26 luglio 1991
Art. 3
1. L’Associazione può essere impegnata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio per l’organizzazione e l’attuazione di manifestazioni ed altre iniziative socio-culturali ed istituzionali rientranti tra i compiti di istituto.
2. L'Associazione è consultata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su ogni proposta relativa allo stato giuridico ed economico riguardante i consiglieri regionali cessati dal mandato.(2)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.