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Legge regionale 23 luglio 1991, n. 38

Norme per il riconoscimento dell’Associazione degli ex consiglieri regionali.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima del 26 luglio 1991

Art. 2
1. L’Associazione persegue il raggiungimento delle seguenti finalità:
a) conservare e rendere operante il vincolo di colleganza e di solidarietà al di sopra di ogni diversità di posizioni politiche;
b) sostenere e valorizzare l’Ente Regione e la sua funzione a sostegno della democrazia e delle Autonomie locali mediante attività di studio e divulgazione;
c) mettere a disposizione della società Toscana, dell’Istituto regionale e degli Enti locali le esperienze acquisite ed aggiornate anche attraverso l’utilizzazione delle strutture regionali e della stessa attività permanente degli organi della Regione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 giugno 2004, n. 32 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 giugno 2004, n. 32 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.