Legge regionale 23 luglio 1991, n. 38
Norme per il riconoscimento dell’Associazione degli ex consiglieri regionali.
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima del 26 luglio 1991
Art. 2
1. L’Associazione persegue il raggiungimento delle seguenti finalità:
a) conservare e rendere operante il vincolo di colleganza e di solidarietà al di sopra di ogni diversità di posizioni politiche;
b) sostenere e valorizzare l’Ente Regione e la sua funzione a sostegno della democrazia e delle Autonomie locali mediante attività di studio e divulgazione;
c) mettere a disposizione della società Toscana, dell’Istituto regionale e degli Enti locali le esperienze acquisite ed aggiornate anche attraverso l’utilizzazione delle strutture regionali e della stessa attività permanente degli organi della Regione.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.