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Legge regionale 14 aprile 1990, n. 44

Personale Regionale. Norme in materia previdenziale.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima del 26 aprile 1990

Art. 3
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge previsti complessivamente per l’anno 1989 in L. 100.000.000, si fa fronte con i fondi stanziati nel Cap. 260 del bilancio 1990, per quanto concerne gli oneri di cui all’ art. 1 valutabili in L. 50.000.000, e nel Cap. 280 del bilancio 1990, per quanto concerne gli oneri di cui all’ art. 2 valutabili in L. 50.000.000. Per gli anni successivi sarà fatto fronte con i fondi che saranno stanziati dalle leggi in bilancio.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.