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Legge regionale 14 aprile 1990, n. 44

Personale Regionale. Norme in materia previdenziale.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima del 26 aprile 1990

Art. 2
Il termine di cui all’ art. 8 della L.R. 10 maggio 1982, n. 35 è prorogato al 30 giugno 1990.
La disposizione di cui al quarto comma dell’ art. 7 della L.R. 10 maggio 1982, n. 35 , si applica al personale indicato nel primo comma del suddetto articolo cessato dal servizio anteriormente alla data di cui al primo comma.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.