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Legge regionale 11 settembre 1989, n. 62

Norme per l’assegnazione del personale, dei mezzi finanziari per oneri aggiuntivi e dei beni agli Enti Locali per l’esercizio delle funzioni delegate.

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prma

Titolo 2
- FINANZIAMENTI
Art. 5
- Fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di funzionamento gravanti sugli enti delegati
1. Gli oneri aggiuntivi di funzionamento sostenuti dagli Enti delegati per l’esercizio delle funzioni loro delegate dalla Regione sono finanziati mediante il "Fondo regionale per oneri aggiuntivi di funzionamento gravanti sugli Enti delegati", già istituito dalla L.R. 10 gennaio 1985, n. 1 . Il fondo viene ripartito con le procedure previste dall’ art. 2 della citata legge.
Art. 6
- Istituzione del "Fondo regionale per il finanziamento agli Enti delegati dei costi derivanti dall’assunzione e dal trasferimento del personale"
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 1990, è istituito il "Fondo regionale per il finanziamento agli Enti delegati dei costi derivanti dall’assunzione e dal trasferimento del personale".
2. Con il fondo di cui al precedente comma sono finanziati i costi derivanti dal trattamento economico, compreso il salario accessorio e gli oneri riflessi del personale assunto dagli Enti delegati ai sensi dell’ art. 4 o del personale trasferito a domanda ai sensi del quarto comma dell’ art. 3. Con il fondo è inoltre finanziato il costo derivante dai benefici previsti dalla L.R. 10 maggio 1982, n. 35 per il personale trasferito a domanda.
3. Il fondo di cui al primo comma è finanziato con le minori spese derivanti dalla riduzione della pianta organica regionale disposta ai sensi del quarto comma dell’ art. 3 e del secondo comma dell’ art. 4.
Art. 7
- Copertura finanziaria
1. Alla copertura finanziaria degli oneri di spesa derivanti dall’ art. 5 si provvede, a decorrere dall’esercizio 1989, mediante lo stanziamento iscritto sul cap. 50070 e per gli esercizi successivi con legge di bilancio.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri di spesa derivanti dal primo comma dell’ art. 6 si provvede, a decorrere dall’esercizio 1990, mediante lo stanziamento che sarà iscritto dalla legge di bilancio utilizzando le disponibilità di cui al terzo comma dell’ art. 6.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con L.R. 7 novembre 1994, n. 81 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.